| (Ordinamento professionale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo che
preveda l'ordinamento della professione di dottore
naturalista, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) deve essere prevista la istituzione degli ordini
dei dottori naturalisti su base provinciale o interprovinciale
in relazione al numero di coloro che aspirano all'iscrizione
all'albo, nonché del Consiglio nazionale dei dottori
naturalisti;
b) devono essere disciplinate la composizione,
l'elezione, la durata in carica, le attribuzioni e il
funzionamento degli organi professionali locali e nazionali
secondo i princìpi comuni agli ordinamenti professionali
vigenti;
c) devono essere disciplinati: la tenuta dell'albo
professionale e le modalità per l'iscrizione, il trasferimento
e la cancellazione; i contributi e le tasse annuali dovuti
dagli iscritti e le modalità della loro riscossione; le
sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro
irrogazione, prevedendo la contestazione degli addebiti e
garantendo gli altri diritti della difesa agli incolpati;
d) devono essere disciplinati i mezzi di
impugnazione avverso le decisioni dei consigli degli ordini in
materia di iscrizione all'albo e in materia elettorale e
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disciplinare, prevedendo il ricorso al Consiglio nazionale e,
avverso le decisioni di questo, il ricorso alla autorità
giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è
svolta l'elezione contestata. I collegi giudicanti presso il
tribunale e la corte d'appello sono integrati da due dottori
naturalisti designati dal consiglio dell'ordine tra gli
iscritti all'albo ad esso estranei e nominati dal presidente
della corte d'appello per il periodo di durata in carica del
consiglio stesso;
e) deve essere prevista e disciplinata l'alta
vigilanza sull'ordine professionale, esercitata dal Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, anche attraverso gli uffici del pubblico
ministero;
f) devono essere disciplinati l'esercizio del
potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo che
svolgono l'attività professionale in forma dipendente presso
amministrazioni pubbliche o presso privati datori di lavoro,
nonché i rapporti fra questi ultimi e l'ordine
professionale;
g) devono essere stabilite le modalità per la
determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili
degli onorari professionali e i criteri per il rimborso delle
spese inerenti alle prestazioni professionali.
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