Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1117
DDL0122-0046
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.46 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 953 d'iniziativa dei deputati Poggiolini ed altri ----
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                 (Ordinamento professionale).
      1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo che
  preveda l'ordinamento della professione di dottore
  naturalista, secondo i seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  deve essere prevista la istituzione degli ordini
  dei dottori naturalisti su base provinciale o interprovinciale
  in relazione al numero di coloro che aspirano all'iscrizione
  all'albo, nonché del Consiglio nazionale dei dottori
  naturalisti;
        b)  devono essere disciplinate la composizione,
  l'elezione, la durata in carica, le attribuzioni e il
  funzionamento degli organi professionali locali e nazionali
  secondo i princìpi comuni agli ordinamenti professionali
  vigenti;
        c)  devono essere disciplinati: la tenuta dell'albo
  professionale e le modalità per l'iscrizione, il trasferimento
  e la cancellazione; i contributi e le tasse annuali dovuti
  dagli iscritti e le modalità della loro riscossione; le
  sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro
  irrogazione, prevedendo la contestazione degli addebiti e
  garantendo gli altri diritti della difesa agli incolpati;
        d)  devono essere disciplinati i mezzi di
  impugnazione avverso le decisioni dei consigli degli ordini in
  materia di iscrizione all'albo e in materia elettorale e
 
                              Pag. 23
 
  disciplinare, prevedendo il ricorso al Consiglio nazionale e,
  avverso le decisioni di questo, il ricorso alla autorità
  giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede
  l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è
  svolta l'elezione contestata.  I collegi giudicanti presso il
  tribunale e la corte d'appello sono integrati da due dottori
  naturalisti designati dal consiglio dell'ordine tra gli
  iscritti all'albo ad esso estranei e nominati dal presidente
  della corte d'appello per il periodo di durata in carica del
  consiglio stesso;
        e)  deve essere prevista e disciplinata l'alta
  vigilanza sull'ordine professionale, esercitata dal Ministro
  di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
  dell'ambiente, anche attraverso gli uffici del pubblico
  ministero;
        f)  devono essere disciplinati l'esercizio del
  potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo che
  svolgono l'attività professionale in forma dipendente presso
  amministrazioni pubbliche o presso privati datori di lavoro,
  nonché i rapporti fra questi ultimi e l'ordine
  professionale;
        g)  devono essere stabilite le modalità per la
  determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili
  degli onorari professionali e i criteri per il rimborso delle
  spese inerenti alle prestazioni professionali.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0046 TIPDOC=P DOCTIT=0041 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=045 PAGFIN=0023 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0046 TIPDOCP DOCTIT0041 NDOC0041



Ritorna al menu della banca dati