| (Esami di Stato).
1. E' ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale di dottore
naturalista il laureato in scienze naturali che dimostri di
aver svolto, successivamente al conseguimento del diploma di
laurea, uno studio naturalistico biennale a carattere
interdisciplinare applicativo. La documentazione dello studio
deve essere avallata da un istituto o dipartimento
universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno
studio professionale riconosciuto.
2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale di dottore naturalista sono
determinati con regolamento adottato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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