| (Prima iscrizione all'albo).
1. Sino a quando non saranno attuate le norme sull'esame
di Stato, il requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 5 è sostituito da quello di avere compiuto, dopo
il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali,
effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due
anni.
2. Per gli iscritti all'Associazione italiana naturalisti
(AIN) precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il periodo di cui al comma 1 è ridotto ad un
anno.
3. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori
naturalisti, i fisici, i medici, i farmacisti, i biologi, i
chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali
iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano
esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno
prevalente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le
attività di cui all'articolo 3 e che ne facciano domanda entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti
non comporta la cancellazione dall'albo di originaria
appartenenza.
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