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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1119
DDL0122-0048
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.48 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 953 d'iniziativa dei deputati Poggiolini ed altri ----
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                 (Prima iscrizione all'albo).
      1.  Sino a quando non saranno attuate le norme sull'esame
  di Stato, il requisito di cui alla lettera  c)
  dell'articolo 5 è sostituito da quello di avere compiuto, dopo
  il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali,
  effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due
  anni.
    2.  Per gli iscritti all'Associazione italiana naturalisti
  (AIN) precedentemente alla data di entrata in vigore della
  presente legge, il periodo di cui al comma 1 è ridotto ad un
  anno.
    3.  Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori
  naturalisti, i fisici, i medici, i farmacisti, i biologi, i
  chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali
  iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano
  esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno
  prevalente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le
  attività di cui all'articolo 3 e che ne facciano domanda entro
  il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti
  non comporta la cancellazione dall'albo di originaria
  appartenenza.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0041 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=046 PAGFIN=0023 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0041 NDOC0041



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