| (Formazione dell'albo provvisorio).
1. Nella prima attuazione della presente legge una
commissione, nominata
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con decreto del Ministro di grazia e giustizia, provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e
alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli degli
ordini. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la
formazione dell'albo provvisorio.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di dottore naturalista ovvero che siano
titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con
applicazione professionale nel settore naturalistico ed
ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e
funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli
interessati, fino all'insediamento dei consigli degli ordini,
al Ministero di grazia e giustizia, ufficio libere
professioni.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre
membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo
provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.
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