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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1120
DDL0122-0049
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.49 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 953 d'iniziativa dei deputati Poggiolini ed altri ----
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
             (Formazione dell'albo provvisorio).
      1.  Nella prima attuazione della presente legge una
  commissione, nominata
 
                              Pag. 24
 
  con decreto del Ministro di grazia e giustizia, provvede,
  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e
  alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli degli
  ordini.  Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la
  formazione dell'albo provvisorio.
    2.  La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
  Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
  di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di
  riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
  della professione di dottore naturalista ovvero che siano
  titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con
  applicazione professionale nel settore naturalistico ed
  ecologico.  Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e
  funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
    3.  In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
  le veci il membro più anziano per età.
    4.  Le domande di iscrizione vanno dirette dagli
  interessati, fino all'insediamento dei consigli degli ordini,
  al Ministero di grazia e giustizia, ufficio libere
  professioni.
    5.  La commissione delibera con la presenza di almeno tre
  membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
    7.  La commissione, completata la formazione dell'albo
  provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
  il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la
  pubblicazione nel  Bollettino ufficiale  del Ministero.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0049 TIPDOC=P DOCTIT=0041 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=069 PAGFIN=0024 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0049 TIPDOCP DOCTIT0041 NDOC0041



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