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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1135
DDL0122-0064
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 1856 d'iniziativa del deputato Ronchi. ----
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
            (Scioglimento del consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
  richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
  violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
  sciolto.  Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e
  motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
    2.  In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
  sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
  il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
  scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
  del nuovo consiglio.
    3.  Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
  del commissario sono disposti con decreto del Ministro di
  grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dal
  verificarsi dei casi di cui al comma 1.
    4.  Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
  iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più
  di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che
  lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0051 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=018 PAGFIN=0029 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0051 NDOC0051



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