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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1146
DDL0122-0075
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 1856 d'iniziativa del deputato Ronchi. ----
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                 (Procedimento disciplinare).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
  il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
  procuratore della Repubblica competente per territorio.
    2.  Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
  la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
  a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a
  trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
  sentito.  L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
  legale.
    3.  Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
  all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
  per territorio.
    4.  In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
  commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
  per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
  all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0051 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=027 PAGFIN=0032 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0051 NDOC0051



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