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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1149
DDL0122-0078
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.78 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 1856 d'iniziativa del deputato Ronchi. ----
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
       (Abilitazione all'esercizio della professione).
    1.  Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
  professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
  Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
  laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
  dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
  di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo.  La
  documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
  deve essere avallata da un istituto o da un
  dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico,
  oppure da uno studio professionale riconosciuto.
    2.  Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di cui
  al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
  dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
  albi professionali che abbiano esercitato effettivamente in
  modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, le
  attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro
  il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    3.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
  la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
    4.  I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
  dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
  dell'attività professionale di dottore naturalista sono
  determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
  concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
  Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    5.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il
  Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e
  integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze
  ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
  all'articolo 2.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0078 TIPDOC=P DOCTIT=0051 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=024 PAGFIN=0033 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0078 TIPDOCP DOCTIT0051 NDOC0051



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