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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1150
DDL0122-0079
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.79 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...N. 1856 d'iniziativa del deputato Ronchi. ----
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
             (Formazione dell'albo provvisorio).
    1.  Nella prima applicazione della presente legge, una
  commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
  nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento
  dei consigli dell'ordine.  Con lo stesso
 
                              Pag. 34
 
  decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo
  provvisorio.
    2.  La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
  Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
  di Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di
  riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
  della professione di dottore naturalista oppure che siano
  titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di
  base o con applicazione professionale nel settore
  naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze
  naturali.  Sono addetti all'ufficio di segreteria della
  commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e
  giustizia.
    3.  In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
  le veci il membro più anziano per età.
    4.  Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno
  dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli
  dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio
  libere professioni della Direzione generale degli affari
  civili e delle libere professioni.
    5.  La commissione delibera con la presenza di almeno
  quattro membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le
  veci.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
    7.  La commissione, completata la formazione dell'albo
  provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
  il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la
  pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0079 TIPDOC=P DOCTIT=0051 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=060 PAGFIN=0034 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0079 TIPDOCP DOCTIT0051 NDOC0051



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