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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1153
DDL0151-0002
Progetto di legge Camera n. 151 - testo presentato - (DDL11-151)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C151. TESTIPDL
...C151.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC151 ZZ11 ZZRL ZZPR
  Onorevoli Colleghi! -- Lo studio scientifico del benessere
  psico-fisico della popolazione sana e del recupero funzionale
  di quanti siano stati affetti da patologie inabilitanti
  costituisce un obbiettivo di grande rilevo sotto il profilo
  della ricerca applicata.
    Al contempo però la formazione dei quadri di chi opera
  nelle scuole, nelle società sportive e nei centri di
  riabilitazione non può essere più lasciata a momenti che non
  coniughino la ricerca scientifica più avanzata con la
  didattica.
    E' proprio per dare adeguata risposta ad una diffusa
  domanda di conoscenza più approfondita e di più alta
  qualificazione degli operatori del settore delle attività
  motorie che si ritiene opportuno
  tuno incardinare nell'università la ricerca e la formazione
  nel campo delle attività motorie.
    La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra
  attenzione ed al vostro giudizio è intesa, infatti, a superare
  l'attuale stato di cesura tra la ricerca scientifica inerente
  le attività motorie, incardinata essenzialmente nelle facoltà
  di medicina, di biologia e di farmacia e la formazione
  professionale degli operatori.
    A questi fini, la proposta di legge mira a dare dignità di
  facoltà universitaria e di laurea al corso di studi in scienze
  motorie, onde far convergere su di esso l'eccellenza degli
  studiosi del settore e creare una trasmissione di pensiero
  scientifico verso i discenti.
 
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    In quest'ottica, però, le soluzioni proposte
  nell'articolato non puntano a dare in via legislativa una
  rigida disciplina preconfezionata alla facoltà, ai suoi corsi
  ed ai loro contenuti, ma viceversa intendono far sviluppare a
  pieno l'autonomia universitaria, se pur in un corretto
  rapporto con il Ministero competente (articolo 2).  E' prevista
  la durata quadriennale del corso di laurea.  Tuttavia, data
  l'assoluta novità di un corso di studi di questo genere,
  caratterizzato dalla necessità di una forte integrazione
  interdisciplinare, è parso opportuno dare con legge (articolo
  3) alcune indicazioni, pur flessibili, di indirizzo.  In
  particolare si è ritenuto di indicare le aree disciplinari da
  inserire nel corso degli studi e cioè quelle
  biologico-mediche, quelle sociologico-economico-giuridiche
  (ovviamente applicate ai temi sportivi e riabilitativi) ed
  infine quelle più propriamente tecnico-sportive relative alle
  specificità delle singole discipline.  La ricerca, gli studi e
  la didattica in quelle aree, opportunamente articolate tanto
  in campo scientifico che d'insegnamento secondo gli
  ordinamenti universitari, daranno luogo a corsi organizzati in
  due parti: una di base ed una a vocazioni più specialistiche,
  con indirizzo pedagogico, sportivo e biologico (articolo 3,
  commi 2 e 3).
    Trattandosi di un corso di studi che comporta notevole
  impegno da parte dei discenti ed una adeguata
  infrastrutturazione di impiantistica, si è reso necessario
  puntare ad accessi programmati alla facoltà.  Tale
  programmazione, che nel suo  iter  formativo dà ruolo agli
  atenei ed alle organizzazioni sindacali del comparto, dovrà
  tenere nel debito conto le strutture delle facoltà e gli
  sbocchi professionali, operando, di conseguenza, una selezione
  tra gli aspiranti all'iscrizione, selezione basata sia su di
  una prova (ad esempio a  test)  sia su di una valutazione
  tecnico attitudinale (articoli 4 e 5).
    Così impostato il tema dell'inserimento della facoltà
  nell'università e della disciplina dei suoi ordinamenti
  scientifici e didattici, nonché degli accessi alla facoltà
  stessa, la proposta di legge si premura di dare risposte ai
  temi strettamente organizzatori.
    Il primo e più delicato è quello del personale di ricerca e
  di didattica, il quale non può essere inventato con promozioni
  sul tamburo o con squallide idoneità a chi aveva comunque
  operato negli Istituti superiori di educazione fisica
  (ISEF).
    Si è ritenuto, pertanto, di prevedere che le figure docenti
  e ricercatrici siano quelle proprie e tipiche dell'università,
  al fine di rendere inscindibile il rapporto ricerca-didattica:
  stesso tipo di ruoli, stessi modi di selezione, stesse
  carriere,  status  giuridico dei professori universitari e
  dei ricercatori.  Per altro resta chiaro che ai concorsi
  possono partecipare i docenti degli ISEF e quelli tra loro, e
  ve ne sono, che hanno coltivato la ricerca nei settori delle
  discipline base, ben possono accedere ai ruoli universitari
  (articolo 6).
    Viceversa per le materie tecnico-sportive, più legate a
  fatti di esperienza e a formazione meno rigidamente legata
  alla ricerca scientifica, è opportuno prevedere una loro
  qualificazione come tecnici laureati universitari e consentire
  l'immissione in ruolo, a domanda, da parte di quei docenti
  ISEF che non si sentono di affrontare un concorso
  universitario per le materie base.  D'altro canto, le
  discipline applicative tecnico-sportive trarranno grande
  utilità da personale dotato di sicura esperienza professionale
  nelle discipline motorie.
    Poiché, come si è detto, il tema delle strutture è per
  questo tipo di facoltà quello che sono i presìdi ospedalieri
  per la medicina, è stata prevista una autoprogrammazione da
  parte delle università per dotare le facoltà di scienze
  motorie di idonei impianti per lo svolgimento anche degli
  insegnamenti tecnico-sportivi (articolo 7).
    All'avvio della nuova facoltà non può che seguire la
  soppressione degli ISEF ed il passaggio dei loro beni e
  rapporti giuridici agli atenei, ma tale soppressione e tali
  rapporti non possono avvenire in modo secco ed automatico.  Ne
  consegue che la soppressione è progressiva, nel senso che,
  dopo l'entrata in vigore della legge di istituzione delle
  facoltà di scienze
 
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  motorie, gli ISEF portano a compimento i corsi di studi già
  legalmente avviati (articolo 8).  In tal modo si avrà, con il
  progressivo avvio dei corsi della facoltà di scienze motorie,
  l'altrettanto progressivo e parallelo esaurimento di quelli
  degli ISEF, con correlato trapasso di beni e rapporti
  giuridici da questi ultimi agli atenei (articolo 9).
    Va da sé che, per rispetto dei diritti quesiti, i diplomi
  ISEF conserveranno la loro efficacia giuridica, e che solo
  successivamente saranno sostituiti dai titoli accademici in
  scienze motorie per l'accesso alle professioni.
    L'ampiezza e la rilevanza che hanno acquistato negli anni
  più recenti le attività professionali e la ricerca legate alla
  pratica motoria tanto ludica che sportiva o riabilitativa
  impongono scelte precise e qualificate: l'incardinamento
  nell'università di una specifica facoltà, nel rispetto
  dell'autonomia degli atenei, con attento riguardo a quanti nel
  passato hanno lavorato e lavorano in questo comparto e con
  mirata valutazione degli assetti organizzativi, sono la
  risposta adeguata ed idonea ad una forte richiesta sociale,
  culturale e professionale.
 
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