| (Istituzione della facoltà di scienze motorie).
1. E' istituita la facoltà di scienze motorie di durata
quadriennale, alla cui disciplina si applicano gli ordinamenti
concernenti le università.
2. La costituzione delle singole facoltà di scienze motorie
è disposta con le modalità e con le procedure previste
dall'ordinamento universitario.
3. All'elenco delle facoltà ed a quello delle lauree, di
cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, tabelle I e
II, sono rispettivamente aggiunte la facoltà e la laurea in
scienze motorie.
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