| (Programmazione dell'accesso).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica programma ogni anno, con proprio decreto, il
numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione
degli studenti nelle singole sedi universitarie in cui sia
operante la facoltà di scienze motorie.
2 Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il
Ministro tiene conto delle proposte delle singole facoltà,
adeguatamente correlate alle disponibilità di idonee
strutture, e della ricettività del mercato del lavoro,
valutata anche a seguito di audizioni delle organizzazioni
sindacali del settore.
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