| (Personale docente).
1. Il personale docente delle facoltà di scienze motorie si
articola in professori di prima e seconda fascia, in
ricercatori ed in docenti tecnico-pratici.
2. Ai professori di prima e seconda fascia ed ai
ricercatori nonché ai professori a contratto si applicano le
disposizioni vigenti regolanti lo stato giuridico ed economico
del personale universitario.
3. Ai docenti tecnico-pratici, cui sono affidati gli
insegnamenti applicativi di tipo tecnico-sportivo, si
applicano le disposizioni regolanti lo stato giuridico ed
economico dei tecnici universitari laureati. Agli stessi è
comunque garantita la partecipazione alla ricerca
scientifica.
4. Al ruolo dei docenti tecnico-pratici accedono, previo
giudizio di idoneità da tenersi con le modalità e nei termini
determinati dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica con proprio decreto, gli insegnanti
degli ISEF e dell'Istituto superiore di educazione fisica
statale di Roma. Il personale che non transiti nei ruoli
universitari è collocato, a domanda, nei ruoli delle scuole
dell'obbligo e superiori per l'insegnamento dell'educazione
fisica.
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