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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


116
DDL0011-0018
Progetto di legge Camera n. 11 - testo presentato - (DDL11-11)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C11. TESTIPDL
...C11.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC11 ZZ11 ZZPD ZZPR
                  (Insegnanti di sostegno).
    1.  Le particolari caratteristiche dei bambini di prima
  scuola rendono necessaria una maggiore definizione della
  diagnosi funzionale per i bambini con difficoltà, l'attenzione
  alla delicatezza evolutiva dei problemi, l'attenzione alle
  condizioni socio-relazionali come pre-condizioni di disagio e
  complessità evolutiva, la forte capacità preventiva e
  comprensiva di problemi in evoluzione sia positiva che
  negativa.  Pertanto la presenza dell'insegnante di sostegno
  deve essere inquadrata in una dimensione organica e funzionale
  di tutte le attività.
 
                              Pag. 11
 
    2.  Il numero di insegnanti di sostegno va rapportato a
  dimensioni articolate dei vari fenomeni e non strettamente
  connesso alle sole certificazioni cliniche.
                         &&3Art.  17.
             (Organi collegiali di prima scuola).
    1.  Il collegio dei docenti è formato da tutti i docenti del
  circolo e può suddividersi, per le specificità, in sottogruppi
  di plesso.  Il collegio dei docenti di prima scuola collabora
  direttamente con il collegio dei docenti della scuola
  elementare, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.
    2.  Il consiglio di intersezione, formato dai docenti del
  plesso e dai rappresentanti dei genitori, persegue le attività
  previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
  1974, n. 416.  Il consiglio di circolo è tenuto
  obbligatoriamente a sentirne i pareri e le proposte in ordine
  all'organizzazione, al funzionamento e ai finanziamenti delle
  prime scuole del circolo.
    3.  I genitori eleggono due rappresentanti al consiglio di
  circolo, stabilmente eletti, rinnovabili ogni tre anni o nel
  momento in cui siano rimessi i mandati, per qualsiasi
  motivo.
                         Capo  III.
                    ASPETTI ISTITUZIONALI
 
DATA=900228 FASCID=DDL11-11 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0011 TOTPAG=0013 TOTDOC=0023 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=023 PAGFIN=0011 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=001100 00 FASCIDC=11DDL0011 SORTNAV=0001100 000 00000 ZZDDLC11 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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