| (Strutture).
1. Le università degli studi che costituiscano la facoltà
di scienze motorie devono dotarsi, oltreché delle ordinarie
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strutture di didattica e di ricerca, di idonei impianti per
la formazione tecnicosportiva dei discenti e per le indagini
scientifiche applicate.
2. Le università dovranno integrare opportunamente, ove non
siano dotate degli impianti di cui al comma 1, il proprio
programma di sviluppo edilizio, anteriormente all'assunzione
delle determinazioni in ordine alla costituzione della facoltà
di scienze motorie.
3. Gli impianti sportivi universitari, anche se in atto
concessi ai centri universitari sportivi, sono
prioritariamente utilizzati per le esigenze della facoltà di
scienze motorie.
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