| (Soppressione degli ISEF).
1. L'Istituto superiore di educazione fisica statale (ISEF)
di Roma è soppresso.
2. Con le procedure di cui alla presente legge, l'ISEF di
cui al comma 1 è trasformato in facoltà di scienze motorie
annessa all'università degli studi di Tor Vergata.
3. Gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati,
di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono soppressi.
4. Le soppressioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal
termine del corso legale di studi degli studenti iscritti al
primo anno di corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, restando vietati nuove iscrizioni e
trasferimenti.
| |