| (Beni e rapporti giuridici).
1. I beni ed i rapporti giuridici relativi agli Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF) sono gradualmente
trasferiti, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa col Ministro delle
finanze, agli atenei che abbiano istituito la facoltà di
scienze motorie.
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2. Nel caso di mancata istituzione della facoltà di scienze
motorie, gli ISEF provvedono alla liquidazione dei rapporti
giuridici ed i beni di cui al comma 1 sono assegnati ad atenei
che comunque li utilizzano per le esigenze sportive degli
studenti.
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