| (Diplomi).
1. I diplomi rilasciati dai soppressi ISEF, nonché i titoli
abilitanti alle professioni connesse con tali diplomi,
conservano la loro efficacia.
2. Dal quinto anno successivo alla istituzione delle
facoltà di scienze motorie le disposizioni di legge che
contemplino i diplomi rilasciati dagli ISEF sono modificate,
intendendosi sostituita al diploma la laurea in scienze
motorie.
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