| 1. A partire dal 30 giugno 1992, tutti gli autoveicoli la
cui data di immatricolazione sia anteriore a cinque anni
possono circolare solo se, all'atto del pagamento della tassa
automobilistica per l'intero anno successivo, risultino
provvisti di attestato di avvenuta revisione e analisi dei gas
di scarico e degli organi potenzialmente causa di emissioni di
vapori incombusti.
2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato a cura di
officine o centri di diagnosi costituiti dalle case
costruttrici od altra organizzazione abilitata dal Ministero
dell'ambiente.
3. Per gli autoveicoli che non siano provvisti di idonea
certificazione all'atto del pagamento annuale della tassa
automobilistica, la validità dell'attestato è limitata a sei
mesi, con l'obbligo, per il possessore del mezzo, di
presentare a tale scadenza idonea certificazione ai sensi dei
commi 1 e 2.
4. Le certificazioni devono essere esibite, unitamente agli
altri documenti di rito, ad ogni richiesta avanzata da
pubblico ufficiale riconosciuto ed abilitato, nonché risultare
chiaramente annotate sul contrassegno attestante l'avvenuto
pagamento della tassa automobilistica.
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