| 1. I responsabili delle aziende che immettono in commercio
prodotti accompagnati da dichiarazioni merceologiche non
corrispondenti alle qualità dei prodotti medesimi, sono puniti
con una pena pecuniaria da lire 50 milioni a lire 500
milioni.
2. Gli addetti alla distribuzione che violino le norme
della presente legge sono puniti con una pena pecuniaria da
lire 500.000 a lire 5.000.000. Nei casi più gravi la sanzione
è accompagnata dal ritiro della concessione per un periodo non
inferiore a tre mesi.
3. Gli addetti alla distribuzione che contravvengono
all'obbligo del controllo della qualità merceologica dei
prodotti ricevuti o che non espongano i dati compositivi, sono
puniti con una pena pecuniaria pari ad un decimo di quella
prevista al comma 2.
4. I titolari dei centri autorizzati che contravvengono
alle norme di cui all'articolo 9, sono puniti con una ammenda
da lire 100.000 a lire 500.000. Se il riscontro della
violazione è effettuato per più di dieci volte nel corso di un
anno, si procede alla chiusura dell'esercizio per un mese, a
decorrere dal secondo mese dalla data di verbalizzazione
dell'ultima infrazione.
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5. I detentori degli autoveicoli che violano le norme di
cui all'articolo 8 sono puniti con l'ammenda di lire 50.000 e,
in caso di recidiva, con il ritiro del libretto di
circolazione per un periodo di mesi uno.
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