| Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questo
progetto di legge, già proposto nella scorsa legislatura
all'attenzione degli onorevoli colleghi. L'argomento che
tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente
attuali e, pertanto lo riproponiamo nella integralità
dell'articolato e della relazione.
Le certezze sulla effettiva validità delle benzine verdi
prodotte in versione economicamente remunerativa stanno
fatalmente dissolvendosi per mancanza di credenziali
tossicologicamente plausibili.
Questa realtà sta finalmente imponendosi anche nell'ambito
dell'industria petrolifera europea e nazionale, grazie
all'azione
meritoria di eminenti studiosi e di politici
responsabili che sono riusciti a convincere l'opinione
pubblica dell'opportunità di una caratterizzazione
merceologica ufficiale di tutti i carburanti e, solo in
subordine, dell'adozione di accorgimenti a livello motoristico
e di post-combustione catalitica.
Come l'evidenza dei fatti dimostra, le cose non potevano
andare diversamente, tenuto conto che il cittadino medio
italiano è buon osservatore anche se, in apparenza, può
sembrare facilmente influenzabile da martellanti campagne
pubblicitarie frammiste a silenzi, tavole rotonde abilmente
pilotate ed altri tatticismi similari.
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Continuare a sostenere che il pericolo derivante da
" surplus di idrocarburi aromatici" non sia reale
rispetto ad esempio a quello rappresentato dal piombo, tanto
da autorizzare l'ipotesi che le cosiddette benzine verdi
comunque formulate siano preferibili anche per il parco
motoristico non catalizzabile, è quantomeno risibile, specie
nel momento in cui gli americani (peraltro ormai tutti muniti
di vetture catalizzate) ipotizzano addirittura carburanti
alternativi (metanolo) a chiara dimostrazione che proprio gli
idrocarburi ed in special modo gli aromatici totali ed il
benzene in particolare preoccupano a tal punto da suggerire
soluzioni radicali, tutte contemplate nell'ormai famoso quanto
significativo, Clear Air Act.
Davanti a tali incontrovertibili realtà, resta il fatto
che, in ambito europeo, ed italiano in particolare, permangono
basi false recepite anche da progetti di legge che risultano
ben lontani dalle conoscenze scientifiche consolidate nei
Paesi più evoluti.
Di qui l'esigenza prioritaria di procedere ad una radicale
armonizzazione dell'attività legislativa in materia al fine di
predisporre un piano realistico e finalizzato di interventi,
che tenga conto della realtà in termini di disponibilità
economiche effettive, assetti industriali dell'industria
petrolifera, motoristica, della componentistica di supporto
(post-combustori catalitici) ma soprattutto della tipologia ed
esigenze predominanti del parco autoveicolare al momento
esistente.
Questa specifica proposta di legge quadro è finalizzata a
favorire una sorta di sanatoria in cui l'obiettivo resta il
conseguimento del minore dei mali al miglior prezzo ecologico
ed economico possibile.
Un altro aspetto che non può essere trascurato in questa
fase è l'esigenza di proteggere la nostra industria attraverso
la predisposizione di interventi finalizzati a remunerarne i
maggiori oneri, curando una sostanziale equità nella ricaduta
degli
stessi, da esigersi solo a fronte di risultati concreti e
documentabili.
Nel redigere questa documentazione, abbiamo tenuto conto
dei seguenti elementi di riferimento:
1) Direttiva 20 marzo 1985, n. 85/210/CEE (e successiva
sua attuazione con decreto ministeriale 28 maggio 1988, n.
214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1988,
n. 143);
2) Direttiva 18 luglio 1989 n. 89/458/CEE e decreto
ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1989, n.
229);
3) Direttive CEE n. 85/536 e 87/441 (e relativo disegno
di legge atto Camera n. 4558, presentato nella X legislatura,
trasmesso dal Senato l'8 febbraio 1990 che ne proponeva il
recepimento);
4) Bozza di testo unificato del disegno di legge del 5
gennaio 1990 (e nostre proposte modificative come da progetti
di legge successivi, già annunciati e presentati alla Camera
nella X legislatura);
5) Documentazione sul viaggio compiuto negli USA dall'1
al 16 ottobre 1989 da una delegazione delle Commissioni X e
XIII della Camera dei deputati (Rapporto n. 364);
6) Relazioni CONCAWE n. 8/89 ediz. settembre 1989 ed
87/57 ediz. luglio 1989;
7) Argomentazioni addotte dalla Repubblica federale
tedesca, in ambito comunitario, volte a promuovere una
drastica limitazione del benzene dal 5 per cento all'1 per
cento massimo;
8) Rapporto Enerfinance sull'assetto e problematiche
specifiche dell'industria petrolifera nell'ambito dei Paesi
CEE (1989);
9) Documentazione qualificata varia di fonte EPA, notizie
di agenzia, pareri di tossicologi ed altri esperti.
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