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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1187
DDL0177-0002
Progetto di legge Camera n. 177 - testo presentato - (DDL11-177)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C177. TESTIPDL
...C177.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC177 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questo
  progetto di legge, già proposto nella scorsa legislatura
  all'attenzione degli onorevoli colleghi.  L'argomento che
  tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente
  attuali e, pertanto lo riproponiamo nella integralità
  dell'articolato e della relazione.
    Le certezze sulla effettiva validità delle benzine verdi
  prodotte in versione economicamente remunerativa stanno
  fatalmente dissolvendosi per mancanza di credenziali
  tossicologicamente plausibili.
    Questa realtà sta finalmente imponendosi anche nell'ambito
  dell'industria petrolifera europea e nazionale, grazie
  all'azione
  meritoria di eminenti studiosi e di politici
  responsabili che sono riusciti a convincere l'opinione
  pubblica dell'opportunità di una caratterizzazione
  merceologica ufficiale di tutti i carburanti e, solo in
  subordine, dell'adozione di accorgimenti a livello motoristico
  e di post-combustione catalitica.
    Come l'evidenza dei fatti dimostra, le cose non potevano
  andare diversamente, tenuto conto che il cittadino medio
  italiano è buon osservatore anche se, in apparenza, può
  sembrare facilmente influenzabile da martellanti campagne
  pubblicitarie frammiste a silenzi, tavole rotonde abilmente
  pilotate ed altri tatticismi similari.
 
                               Pag. 2
 
    Continuare a sostenere che il pericolo derivante da
  " surplus  di idrocarburi aromatici" non sia reale
  rispetto ad esempio a quello rappresentato dal piombo, tanto
  da autorizzare l'ipotesi che le cosiddette benzine verdi
  comunque formulate siano preferibili anche per il parco
  motoristico non catalizzabile, è quantomeno risibile, specie
  nel momento in cui gli americani (peraltro ormai tutti muniti
  di vetture catalizzate) ipotizzano addirittura carburanti
  alternativi (metanolo) a chiara dimostrazione che proprio gli
  idrocarburi ed in special modo gli aromatici totali ed il
  benzene in particolare preoccupano a tal punto da suggerire
  soluzioni radicali, tutte contemplate nell'ormai famoso quanto
  significativo,  Clear Air Act.
    Davanti a tali incontrovertibili realtà, resta il fatto
  che, in ambito europeo, ed italiano in particolare, permangono
  basi false recepite anche da progetti di legge che risultano
  ben lontani dalle conoscenze scientifiche consolidate nei
  Paesi più evoluti.
    Di qui l'esigenza prioritaria di procedere ad una radicale
  armonizzazione dell'attività legislativa in materia al fine di
  predisporre un piano realistico e finalizzato di interventi,
  che tenga conto della realtà in termini di disponibilità
  economiche effettive, assetti industriali dell'industria
  petrolifera, motoristica, della componentistica di supporto
  (post-combustori catalitici) ma soprattutto della tipologia ed
  esigenze predominanti del parco autoveicolare al momento
  esistente.
    Questa specifica proposta di legge quadro è finalizzata a
  favorire una sorta di sanatoria in cui l'obiettivo resta il
  conseguimento del minore dei mali al miglior prezzo ecologico
  ed economico possibile.
    Un altro aspetto che non può essere trascurato in questa
  fase è l'esigenza di proteggere la nostra industria attraverso
  la predisposizione di interventi finalizzati a remunerarne i
  maggiori oneri, curando una sostanziale equità nella ricaduta
  degli
  stessi, da esigersi solo a fronte di risultati concreti e
  documentabili.
    Nel redigere questa documentazione, abbiamo tenuto conto
  dei seguenti elementi di riferimento:
      1) Direttiva 20 marzo 1985, n. 85/210/CEE (e successiva
  sua attuazione con decreto ministeriale 28 maggio 1988, n.
  214, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  20 giugno 1988,
  n. 143);
      2) Direttiva 18 luglio 1989 n. 89/458/CEE e decreto
  ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  30 settembre 1989, n.
  229);
      3) Direttive CEE n. 85/536 e 87/441 (e relativo disegno
  di legge atto Camera n. 4558, presentato nella X legislatura,
  trasmesso dal Senato l'8 febbraio 1990 che ne proponeva il
  recepimento);
      4) Bozza di testo unificato del disegno di legge del 5
  gennaio 1990 (e nostre proposte modificative come da progetti
  di legge successivi, già annunciati e presentati alla Camera
  nella X legislatura);
      5) Documentazione sul viaggio compiuto negli USA dall'1
  al 16 ottobre 1989 da una delegazione delle Commissioni X e
  XIII della Camera dei deputati (Rapporto n. 364);
      6) Relazioni CONCAWE n. 8/89 ediz. settembre 1989 ed
  87/57 ediz. luglio 1989;
      7) Argomentazioni addotte dalla Repubblica federale
  tedesca, in ambito comunitario, volte a promuovere una
  drastica limitazione del benzene dal 5 per cento all'1 per
  cento massimo;
      8) Rapporto Enerfinance sull'assetto e problematiche
  specifiche dell'industria petrolifera nell'ambito dei Paesi
  CEE (1989);
      9) Documentazione qualificata varia di fonte EPA, notizie
  di agenzia, pareri di tossicologi ed altri esperti.
 
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