| (Carburanti a ridotto impatto ecologico).
1. Ai sensi della presente legge, si intende per
"benzina" la famiglia di liquidi volatili comprendente varie
classi di idrocarburi ed eventualmente alcoli ed eteri,
destinata al funzionamento dei motori a combustione interna ad
accensione comandata, a due o quattro tempi, indipendentemente
dal fatto che detti motori risultino installati in postazione
fissa o a bordo di autoveicoli, motoveicoli o natanti
costieri.
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