| (Scuole degli enti locali).
1. Le scuole dell'infanzia degli enti locali si adeguano a
quanto previsto nell'ordinamento statale entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con la
possibilità di una propria autonomia programmatoria in
allargamento delle opportunità e degli standard
formativi stabiliti per tutti i bambini da 3 a 6 anni dai
programmi e dall'ordinamento delle scuole dello Stato.
2. Le scuole degli enti locali possono essere convertite in
prime scuole. In questo caso gli enti locali, tenuto conto
degli accordi sindacali locali, possono stabilire la quota di
docenti degli enti locali che possono transitare nelle prime
scuole statali corrispondenti, secondo il numero necessario,
previa sezione riservata abilitante.
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