| (Uso di componenti alternativi - Limiti e controlli).
1. Le direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 concernenti
l'impiego di componenti di
Pag. 4
sostituzione, ovvero composti ossigenati vari, vengono
recepite senza alcuna deroga ai limiti in esse fissati ed in
ogni caso ove:
a) gli additivi siano sostitutivi delle eccedenze
dei prodotti a connotazione cancerogena o tossica che si
intendono progressivamente eliminare, purché entro valori che
non comportino apprezzabili peggioramenti in termini di
volatilità del carburante così ottenuto e qualità delle
emissioni (aldeidi);
b) le miscele ottenute posseggano i requisiti
tecnici indicati nelle tabelle della Commissione tecnica di
unificazione dell'autoveicolo (CUNA) approvate, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti, e forniscano prestazioni analoghe alla
benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda
necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a
combustione interna ad accensione comandata, attualmente in
uso o in produzione;
c) siano precisate le modalità con le quali
contrassegnare i distributori per la vendita al pubblico dei
carburanti di cui alla lettera b), al fine di consentire
agli utenti di tener conto delle caratteristiche degli stessi
con particolare riferimento alle variazioni di potere
calorifico.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze,
dei trasporti, della sanità, dell'ambiente e per il
coordinamento delle politiche comunitarie, con proprio
decreto, stabilisce modalità e tempi per indicare:
a) gli enti preposti al controllo della qualità
delle miscele di benzina con composti ossigenati organici, e
non organici, immesse in consumo;
b) la metodologia da adottarsi per le verifiche
tossicologiche e per la misura dei tenori in peso di
ossigenati organici che possono essere impiegati singolarmente
o in associazione ad altri;
c) la tipologia e le eventuali agevolazioni fiscali
all'uso dell'alcool etilico anidro
Pag. 5
denaturato, da materie prime agricole, eventualmente
destinate a tale impiego;
d) le sanzioni da applicare in caso di immissione
in consumo di benzine non rispondenti alla normativa
vigente.
| |