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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1190
DDL0177-0005
Progetto di legge Camera n. 177 - testo presentato - (DDL11-177)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C177. TESTIPDL
...C177.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC177 ZZ11 ZZPD ZZPR
     (Uso di componenti alternativi - Limiti e controlli).
      1.  Le direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 concernenti
  l'impiego di componenti di
 
                               Pag. 4
 
  sostituzione, ovvero composti ossigenati vari, vengono
  recepite senza alcuna deroga ai limiti in esse fissati ed in
  ogni caso ove:
        a)  gli additivi siano sostitutivi delle eccedenze
  dei prodotti a connotazione cancerogena o tossica che si
  intendono progressivamente eliminare, purché entro valori che
  non comportino apprezzabili peggioramenti in termini di
  volatilità del carburante così ottenuto e qualità delle
  emissioni (aldeidi);
        b)  le miscele ottenute posseggano i requisiti
  tecnici indicati nelle tabelle della Commissione tecnica di
  unificazione dell'autoveicolo (CUNA) approvate, con decreto
  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  e dei trasporti, e forniscano prestazioni analoghe alla
  benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda
  necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a
  combustione interna ad accensione comandata, attualmente in
  uso o in produzione;
        c)  siano precisate le modalità con le quali
  contrassegnare i distributori per la vendita al pubblico dei
  carburanti di cui alla lettera  b),  al fine di consentire
  agli utenti di tener conto delle caratteristiche degli stessi
  con particolare riferimento alle variazioni di potere
  calorifico.
    2.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze,
  dei trasporti, della sanità, dell'ambiente e per il
  coordinamento delle politiche comunitarie, con proprio
  decreto, stabilisce modalità e tempi per indicare:
        a)  gli enti preposti al controllo della qualità
  delle miscele di benzina con composti ossigenati organici, e
  non organici, immesse in consumo;
        b)  la metodologia da adottarsi per le verifiche
  tossicologiche e per la misura dei tenori in peso di
  ossigenati organici che possono essere impiegati singolarmente
  o in associazione ad altri;
        c)  la tipologia e le eventuali agevolazioni fiscali
  all'uso dell'alcool etilico anidro
 
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  denaturato, da materie prime agricole, eventualmente
  destinate a tale impiego;
        d)  le sanzioni da applicare in caso di immissione
  in consumo di benzine non rispondenti alla normativa
  vigente.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-177 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0177 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=032 PAGFIN=0005 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=017700 00 FASCIDC=11DDL0177 SORTNAV=0017700 000 00000 ZZDDLC177 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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