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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1191
DDL0177-0006
Progetto di legge Camera n. 177 - testo presentato - (DDL11-177)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C177. TESTIPDL
...C177.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC177 ZZ11 ZZPD ZZPR
    (Provvedimenti transitori volti all'immediato contenimento
  degli inquinanti presenti nelle benzine e disposizioni per
  garantirne l'uso appropriato in relazione al parco
          autoveicolare e motoveicolare esistente).
      1.  Entro il 1^ giugno 1992 le benzine con e senza piombo
  prodotte dalle raffinerie sono oggetto di analisi periodica
  bimensile con prelievi a bocca deposito o di raffineria per la
  certificazione palese della loro struttura compositiva, che
  dovrà risultare esposta in corrispondenza di tutte le
  colonnine di distribuzione a cura e spese delle compagnie
  petrolifere proprietarie delle singole stazioni di
  servizio.
    2.  I controlli sono effettuati dalla Stazione sperimentale
  dei combustibili di San Donato Milanese del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    3.  Sull'apposito bollettino analisi devono essere
  evidenziati i componenti della benzina di natura aromatica, le
  qualità ottaniche del carburante e la sua tensione di
  vapore.
    4.  I carburanti contenenti benzene eccedente il 2 per cento
  non possono costituire oggetto di campagne pubblicitarie volte
  ad esaltarne il valore ecologico e devono essere individuati
  sul bollettino delle analisi con contrassegno analogo a quello
  adottato per la vendita delle vernici (teschio con tibie).
    5.  A far data dal 1^ giugno 1992 è vietata la vendita di
  benzine con piombo sino a 0,3 gr/l a 97 NORM contenenti più
  del 35 per cento di aromatici o più del 2 per cento in
  benzene.  Al fine di limitare la maggiore tossicità presunta
  del carburante di cui al presente comma, non è consentita
  nessuna riduzione di piombo che comporti un aumento
  contestuale delle frazioni di aromatici.
 
                               Pag. 6
 
    6.  A far data dal 1^ giugno 1992, le benzine senza piombo
  destinate ai motoveicoli a due tempi devono essere
  rigorosamente formulate con aromatici totali non eccedenti il
  35 per cento e con benzene non eccedente il 2 per cento.
    7.  A far data dal 1^ giugno 1992, le raffinerie a ciclo
  semplificato che non siano in grado di produrre benzina senza
  piombo a ridotto tasso di aromatici, devono essere
  riconvertite alla produzione di benzine con piombo di cui al
  presente articolo; le raffinerie a ciclo più avanzato sono
  tenute a produrre benzine senza piombo attenendosi ai migliori
  standard  europei e nord americani.
    8.  Al fine di evitare l'esposizione del personale a rischio
  ad eccessiva evaporazione di idrocarburi incombusti, non è
  consentito ispezionare o ripristinare i rifornimenti a motore
  caldo in difetto di dispositivi di protezione individuale,
  quali maschera e guanti.
    9.  E' fatto assoluto divieto agli utenti di far uso di
  benzina senza piombo con aromatici totali eccedenti il 35 per
  cento in autoveicoli non provvisti di post combustori
  catalitici omologati, comprovabili mediante scheda magnetica
  obliterabile recante i dati anagrafici del veicolo e del
  proprietario.
    10.  Gli autoveicoli con targa straniera sono esentati
  dall'obbligo di cui al comma 9 purché si muniscano al posto di
  frontiera o presso le sedi dell'Automobile club d'Italia di un
  apposito modulario gratuito su cui devono essere attestati i
  rifornimenti effettuati fuori  standard.
    11.  Gli autoveicoli abilitati all'uso di benzina verde
  devono essere altresì contrassegnati da contrassegno di idoneo
  colore atto a differenziarli dal restante parco autoveicolare
  non catalizzato.
    12.  A partire dal 30 giugno 1993, tutti gli autoveicoli la
  cui data di immatricolazione sia anteriore a cinque anni
  possono circolare solo se, all'atto del pagamento della tassa
  automobilistica per l'intero anno successivo, risultino
  provvisti di attestato di avvenuta revisione e analisi dei gas
  di scarico e degli organi potenzialmente causa di emissioni di
  vapori incombusti.
 
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    13.  L'attestato di cui al comma 12 è rilasciato a cura di
  officine o centri di diagnosi costituiti dalle case
  costruttrici od altra organizzazione abilitata dal Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti.
    14.  Per gli autoveicoli che non siano provvisti di idonea
  certificazione all'atto del pagamento annuale della tassa
  automobilistica, la validità dell'attestato è limitata a sei
  mesi, con l'obbligo, per il possessore del mezzo, di
  presentare a tale scadenza idonea certificazione ai sensi dei
  commi 12 e 13.
    15.  Le certificazioni devono essere esibite, unitamente
  agli altri documenti di rito, ad ogni richiesta avanzata da
  pubblico ufficiale riconosciuto ed abilitato, nonché risultare
  chiaramente annotate sul contrassegno attestante l'avvenuto
  pagamento della tassa automobilistica.
    16.  A decorrere dal 1^ gennaio 1994, tutti gli autoveicoli
  sottoposti a revisione periodica sono altresì sottoposti al
  controllo delle emissioni totali e, ove non risultino idonei
  nell'arco di tre controlli successivi da effettuarsi entro e
  non oltre un semestre, sono definitivamente radiati dal
  pubblico registro automobilistico.  Con pari decorrenza tutti
  gli autoveicoli in circolazione, all'atto del rinnovo del
  tagliando chilometrico, devono essere sottoposti ad analogo
  controllo certificabile, valido ai fini di cui ai commi
  precedenti.
    17.  Entro il 31 dicembre 1995, il contenuto di idrocarburi
  aromatici delle benzine prodotte in Italia non deve eccedere
  il 30 per cento del peso, compreso l'1 per cento di
  benzene.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-177 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0177 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=007 PAGFIN=0007 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=017700 00 FASCIDC=11DDL0177 SORTNAV=0017700 000 00000 ZZDDLC177 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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