| (Provvedimenti transitori volti all'immediato contenimento
degli inquinanti presenti nelle benzine e disposizioni per
garantirne l'uso appropriato in relazione al parco
autoveicolare e motoveicolare esistente).
1. Entro il 1^ giugno 1992 le benzine con e senza piombo
prodotte dalle raffinerie sono oggetto di analisi periodica
bimensile con prelievi a bocca deposito o di raffineria per la
certificazione palese della loro struttura compositiva, che
dovrà risultare esposta in corrispondenza di tutte le
colonnine di distribuzione a cura e spese delle compagnie
petrolifere proprietarie delle singole stazioni di
servizio.
2. I controlli sono effettuati dalla Stazione sperimentale
dei combustibili di San Donato Milanese del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Sull'apposito bollettino analisi devono essere
evidenziati i componenti della benzina di natura aromatica, le
qualità ottaniche del carburante e la sua tensione di
vapore.
4. I carburanti contenenti benzene eccedente il 2 per cento
non possono costituire oggetto di campagne pubblicitarie volte
ad esaltarne il valore ecologico e devono essere individuati
sul bollettino delle analisi con contrassegno analogo a quello
adottato per la vendita delle vernici (teschio con tibie).
5. A far data dal 1^ giugno 1992 è vietata la vendita di
benzine con piombo sino a 0,3 gr/l a 97 NORM contenenti più
del 35 per cento di aromatici o più del 2 per cento in
benzene. Al fine di limitare la maggiore tossicità presunta
del carburante di cui al presente comma, non è consentita
nessuna riduzione di piombo che comporti un aumento
contestuale delle frazioni di aromatici.
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6. A far data dal 1^ giugno 1992, le benzine senza piombo
destinate ai motoveicoli a due tempi devono essere
rigorosamente formulate con aromatici totali non eccedenti il
35 per cento e con benzene non eccedente il 2 per cento.
7. A far data dal 1^ giugno 1992, le raffinerie a ciclo
semplificato che non siano in grado di produrre benzina senza
piombo a ridotto tasso di aromatici, devono essere
riconvertite alla produzione di benzine con piombo di cui al
presente articolo; le raffinerie a ciclo più avanzato sono
tenute a produrre benzine senza piombo attenendosi ai migliori
standard europei e nord americani.
8. Al fine di evitare l'esposizione del personale a rischio
ad eccessiva evaporazione di idrocarburi incombusti, non è
consentito ispezionare o ripristinare i rifornimenti a motore
caldo in difetto di dispositivi di protezione individuale,
quali maschera e guanti.
9. E' fatto assoluto divieto agli utenti di far uso di
benzina senza piombo con aromatici totali eccedenti il 35 per
cento in autoveicoli non provvisti di post combustori
catalitici omologati, comprovabili mediante scheda magnetica
obliterabile recante i dati anagrafici del veicolo e del
proprietario.
10. Gli autoveicoli con targa straniera sono esentati
dall'obbligo di cui al comma 9 purché si muniscano al posto di
frontiera o presso le sedi dell'Automobile club d'Italia di un
apposito modulario gratuito su cui devono essere attestati i
rifornimenti effettuati fuori standard.
11. Gli autoveicoli abilitati all'uso di benzina verde
devono essere altresì contrassegnati da contrassegno di idoneo
colore atto a differenziarli dal restante parco autoveicolare
non catalizzato.
12. A partire dal 30 giugno 1993, tutti gli autoveicoli la
cui data di immatricolazione sia anteriore a cinque anni
possono circolare solo se, all'atto del pagamento della tassa
automobilistica per l'intero anno successivo, risultino
provvisti di attestato di avvenuta revisione e analisi dei gas
di scarico e degli organi potenzialmente causa di emissioni di
vapori incombusti.
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13. L'attestato di cui al comma 12 è rilasciato a cura di
officine o centri di diagnosi costituiti dalle case
costruttrici od altra organizzazione abilitata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti.
14. Per gli autoveicoli che non siano provvisti di idonea
certificazione all'atto del pagamento annuale della tassa
automobilistica, la validità dell'attestato è limitata a sei
mesi, con l'obbligo, per il possessore del mezzo, di
presentare a tale scadenza idonea certificazione ai sensi dei
commi 12 e 13.
15. Le certificazioni devono essere esibite, unitamente
agli altri documenti di rito, ad ogni richiesta avanzata da
pubblico ufficiale riconosciuto ed abilitato, nonché risultare
chiaramente annotate sul contrassegno attestante l'avvenuto
pagamento della tassa automobilistica.
16. A decorrere dal 1^ gennaio 1994, tutti gli autoveicoli
sottoposti a revisione periodica sono altresì sottoposti al
controllo delle emissioni totali e, ove non risultino idonei
nell'arco di tre controlli successivi da effettuarsi entro e
non oltre un semestre, sono definitivamente radiati dal
pubblico registro automobilistico. Con pari decorrenza tutti
gli autoveicoli in circolazione, all'atto del rinnovo del
tagliando chilometrico, devono essere sottoposti ad analogo
controllo certificabile, valido ai fini di cui ai commi
precedenti.
17. Entro il 31 dicembre 1995, il contenuto di idrocarburi
aromatici delle benzine prodotte in Italia non deve eccedere
il 30 per cento del peso, compreso l'1 per cento di
benzene.
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