| (Sanzioni).
1. I responsabili delle aziende di distribuzione dei
carburanti che violino le norme della presente legge sono
puniti con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 5.000.000. Nei casi più gravi la
sanzione è accompagnata dal ritiro della concessione per un
periodo non inferiore a tre mesi.
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2. Gli addetti alla distribuzione che contravvengono
all'obbligo del controllo della qualità merceologica dei
prodotti ricevuti o che non espongano i dati compositivi, sono
puniti con una pena pecuniaria pari ad un decimo di quella
prevista al comma 1.
3. I titolari dei centri autorizzati che contravvengono
alle norme di cui all'articolo 4, sono puniti con una ammenda
da lire 100.000 a lire 500.000. Se il riscontro della
violazione è effettuato per più di dieci volte nel corso di un
anno, si procede alla chiusura dell'esercizio per un mese, a
decorrere dal secondo mese dalla data di verbalizzazione
dell'ultima infrazione.
4. I detentori degli autoveicoli che violano le norme di
cui all'articolo 4 sono puniti con l'ammenda di lire 50.000 e,
in caso di recidiva, con il ritiro del libretto di
circolazione per un periodo di mesi uno.
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