| (Gasolio).
1. Ai sensi della presente legge si intende per
"gasolio" la specifica famiglia di oli minerali medio pesanti
destinata al funzionamento dei propulsori ad accensione
spontanea (diesel) comunque ubicati ed utilizzati. Detto
carburante deve avere un contenuto di zolfo non superiore allo
0,10 per cento del peso ed aromatici totali non eccedenti il
20 per cento. Tale connotazione compositiva deve essere
ottenuta entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
2. Al carburante di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui alla presente legge sulle
benzine.
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