| (Incentivo all'acquisto di autoveicoli dotati di
dispositivi
omologati, o equipollenti, per l'abbattimento delle
emissioni).
1. Per gli autoveicoli dotati di dispositivi omologati
per l'abbattimento delle emissioni ai livelli previsti dalla
normativa comunitaria e immatricolati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, è concessa l'esenzione dalla
tassa erariale automobilistica fino ad un massimo di due
annualità, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei
trasporti, dell'ambiente e della sanità, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'agevolazione di cui al comma 1, con esclusione della
quota relativa al "super bollo", è concessa anche agli
autoveicoli dotati di motore diesel leggero che
risultino allineati, in termini di emissioni globali, alle
migliori versioni degli omologhi propulsori a benzina dotati
di postcombustori catalitici.
3. I dispositivi di cui al comma 1 devono avere le
caratteristiche e i limiti stabiliti, per ciascun tipo di
autoveicolo,
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con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei trasporti,
dell'ambiente e della sanità, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica fino alle
rispettive date in cui, per le diverse fasce di cilindrata,
sono resi obbligatori, sul territorio nazionale, i limiti
previsti dalle normative della Comunità economica europea
concernenti le emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a
motore.
5. Lo Stato rimborsa ai comuni le spese sostenute per
l'acquisto di mezzi pubblici meno inquinanti in sostituzione
di quelli in loro dotazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei
trasporti, dell'ambiente e della sanità, sono stabilite
agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli pesanti di
propulsori a ridotto impatto ambientale.
7. La circolazione nei maggiori centri urbani potrà essere
limitata ai veicoli pesanti dotati dei propulsori di cui al
comma 6.
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