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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1195
DDL0177-0010
Progetto di legge Camera n. 177 - testo presentato - (DDL11-177)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C177. TESTIPDL
...C177.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC177 ZZ11 ZZPD ZZPR
    (Incentivo all'acquisto di autoveicoli dotati di
  dispositivi
  omologati, o equipollenti, per l'abbattimento delle
                         emissioni).
      1.  Per gli autoveicoli dotati di dispositivi omologati
  per l'abbattimento delle emissioni ai livelli previsti dalla
  normativa comunitaria e immatricolati dopo la data di entrata
  in vigore della presente legge, è concessa l'esenzione dalla
  tassa erariale automobilistica fino ad un massimo di due
  annualità, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto
  del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei
  trasporti, dell'ambiente e della sanità, entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  L'agevolazione di cui al comma 1, con esclusione della
  quota relativa al "super bollo", è concessa anche agli
  autoveicoli dotati di motore  diesel  leggero che
  risultino allineati, in termini di emissioni globali, alle
  migliori versioni degli omologhi propulsori a benzina dotati
  di postcombustori catalitici.
    3.  I dispositivi di cui al comma 1 devono avere le
  caratteristiche e i limiti stabiliti, per ciascun tipo di
  autoveicolo,
 
                              Pag. 10
 
  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei trasporti,
  dell'ambiente e della sanità, da adottare entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
    4.  L'agevolazione di cui al comma 1 si applica fino alle
  rispettive date in cui, per le diverse fasce di cilindrata,
  sono resi obbligatori, sul territorio nazionale, i limiti
  previsti dalle normative della Comunità economica europea
  concernenti le emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a
  motore.
    5.  Lo Stato rimborsa ai comuni le spese sostenute per
  l'acquisto di mezzi pubblici meno inquinanti in sostituzione
  di quelli in loro dotazione.
    6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
  i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei
  trasporti, dell'ambiente e della sanità, sono stabilite
  agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli pesanti di
  propulsori a ridotto impatto ambientale.
    7.  La circolazione nei maggiori centri urbani potrà essere
  limitata ai veicoli pesanti dotati dei propulsori di cui al
  comma 6.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-177 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0177 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=017 PAGFIN=0010 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=017700 00 FASCIDC=11DDL0177 SORTNAV=0017700 000 00000 ZZDDLC177 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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