| (Controlli sulle emissioni degli autoveicoli).
1. E' fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli
azionati con motore ad accensione comandata o con motore
diesel di sottoporre gli autoveicoli stessi al controllo
delle emissioni nell'atmosfera.
2. I Ministri dei trasporti, dell'ambiente e della sanità,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) individuano gli enti, gli organi e gli uffici
pubblici competenti per l'effettuazione dei controlli di cui
al comma 1, ivi comprendendo anche quelli preposti al
monitoraggio periodico dei carburanti immessi nella rete di
distribuzione nazionale;
b) stabiliscono i requisiti e le procedure per la
concessione a soggetti privati
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dell'autorizzazione ad effettuare i controlli di cui al comma
1;
c) fissano i limiti per la effettuazione dei
controlli medesimi, con le stesse procedure di cui
all'articolo 3, comma 2.
3. In caso di mancata o dolosa certificazione o improprio
utilizzo del mezzo si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 5.
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