| (Incentivazione allo sviluppo di soluzioni
ambientali
motoristiche a ridotto impatto ambientale).
1. Negli anni 1992, 1993 e 1994, possono essere concesse
alle imprese del settore automobilistico in via prioritaria le
agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17
febbraio 1982, n. 46, per progetti di innovazione diretti a
ridurre le emissioni inquinanti e inerenti la combustione,
l'alimentazione e lo scarico, nonché la produzione di veicoli
bimodali in grado di utilizzare indifferentemente diversi
sistemi di propulsione.
2. Allo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione di
autoveicoli a ridotto impatto ambientale adibiti al trasporto
collettivo urbano di persone, sono concesse le agevolazioni di
cui al comma 1 per relativi progetti di innovazione
motoristica, ivi compresi i provvedimenti di ammodernamento
riguardanti i propulsori del parco autoveicolare di cui
all'articolo 8, comma 5.
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