| (Incentivazione allo sviluppo di soluzioni
impiantistiche di
raffineria volte a produrre combustibili, carburanti e
lubrificanti a ridotto impatto ecologico globale).
1. Negli anni 1992, 1993 e 1994, possono essere concessi
alle industrie petrolifere nazionali prestiti agevolati per la
realizzazione di progetti relativi ad interventi volti a
razionalizzarne o ammodernarne,
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in termini ecologici, i cicli di lavorazione, in analogia con
quanto in atto nei Paesi tecnologicamente più evoluti con
particolare riferimento agli impianti di cracking
catalitico, idrocracking, alchilazione,
isomerizzazione e desolforazione.
2. A far data dal 1^ giugno 1996, in proporzione ai volumi
di benzina a ridotto impatto tossicologico prodotta, le
compagnie petrolifere possono usufruire, a fronte di
incontrovertibili valutazioni economiche, di una equa
remunerazione degli oneri aggiuntivi di produzione calcolabili
sulla base delle stime CONCAWE contenute nel rapporto 89/57,
del luglio 1989 relativamente alla ipotesi di scenario
produttivo ecologicamente più favorevoli.
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