| (Soppressione della tassa speciale per gli
autoveicoli a gas
metano e gas di
petrolio liquefatto (GPL).
1. A far data dal 1^ gennaio 1993, la tassa speciale per
gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas
metano e per gli autoveicoli ad accensione comandata
alimentati esclusivamente mediante gas di petrolio liquefatto
(GPL), di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n.
362, è soppressa.
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