| Onorevoli Colleghi! -- Nella decima legislatura la XII
Commissione permanente della Camera dei deputati (Affari
sociali), in sede legislativa, ha approvato un testo unificato
avente ad oggetto l'ordinamento della professione di
assistente sociale.
L'esigenza fortemente sentita e sollecitata dagli operatori
assistenti sociali di acquisire una fisionomia professionale
completa, attraverso l'ordinamento della professione e
l'istituzione dell'albo, è stata accolta dalla Camera dei
deputati. Non ha potuto, tuttavia, avere un esito completo con
l'approvazione da parte del Senato della Repubblica a causa
della conclusione della legislatura.
E' intendimento dei proponenti riprendere il provvedimento
già approvato per concludere l' iter iniziato, sul quale
tutte le forze politiche dell'arco costituzionale avevano
concordemente raggiunto un'intesa.
Riconfermiamo quindi che l'assistente sociale si connota
come un professionista che in un moderno sistema di sicurezza
sociale previene o risponde a situazioni di disagio sociale e
psico-affettivo ed alla emarginazione individuale ovvero di
interi gruppi di popolazione (ad esempio gli interventi a
livello di distretto sociale e socio-sanitario di base) nei
confronti del disagio familiare, minorile, degli
extracomunitari, dei nomadi, eccetera. Attività quindi che
caratterizzano l'intervento professionale dell'assistente
sociale: in senso preventivo-promozionale di analisi dei
problemi sociali al fine della progettazione e organizzazione
delle risposte istituzionali e comunitarie; in senso
riparativo-curativo nei confronti di utenti con patologia
sociale in atto al fine di condurli a gestire autonomamente il
processo di soluzione dei problemi; in senso
gestionale-organizzativo dei servizi e delle prestazioni
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cui è preposto nell'ambito del sistema dei servizi
sociali.
E' opportuno altresì ricordare l'ampia legislazione
intervenuta in materia di assistenza sociale: da quella
riguardante l'assistenza ai tossicodipendenti, a quella per i
malati di AIDS, agli interventi di prevenzione del disagio
minorile, sino alla recente legge-quadro per l'assistenza alle
persone handicappate ed al progetto-obiettivo anziani, già
formulato nella precedente legislatura e che verrà ripreso ed
avviato nella presente.
Gli interventi conseguenti prevederanno una diffusa
presenza di assistenti sociali per la realizzazione di tutte
le attività collegate.
Incarichi di particolare rilievo svolgono inoltre gli
assistenti sociali in collaborazione con la magistratura. In
sede penale e civile i magistrati si avvalgono delle
valutazioni multidimensionali rappresentate da questi
professionisti per definire casi giudiziari di delicata
natura.
Si evidenzia che solo dopo molti anni dalla presenza di
questa figura professionale nel nostro Paese e dopo un lungo
lavoro finalizzato ad affermarne la peculiarità, si è giunti
al riconoscimento del titolo professionale attraverso il
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14, individuandone la sede di formazione nelle scuole
universitarie dirette a fini speciali. E' peraltro in fase di
definitiva
decisione se la formazione - superando le scuole a fini
speciali - debba collocarsi nell'ambito dei diplomi
universitari ovvero del diploma di laurea come richiesto dagli
assistenti sociali in sede nazionale.
Resta tuttavia il fatto che l'istituzione dell'albo
professionale è da molto tempo attesa dagli assistenti
sociali, che vedono confermata in tal modo la loro identità
professionale e legittimata la presenza in organismi
rappresentativi nazionali ed internazionali.
Per quanto attiene al testo del provvedimento, questo è
formato da 5 articoli.
L'articolo 1 definisce i contenuti e le metodologie
professionali, specificando gli strumenti propri
dell'intervento ed i fini della professione.
L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso
all'attività professionale.
L'articolo 3 disciplina l'istituzione dell'albo degli
assistenti sociali, definendone la presenza a livello
regionale o interregionale in ordine al numero degli
iscritti.
L'articolo 4 demanda ad un apposito regolamento la
disciplina dettagliata dell'albo e dell'ordine degli
assistenti sociali.
L'articolo 5 detta le necessarie norme transitorie.
I presentatori auspicano una rapida e soddisfacente
approvazione della allegata proposta per un assetto migliore e
più avanzato degli ordinamenti professionali nel nostro
Paese.
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