| (Professione
di assistente sociale).
1. L'assistente sociale opera con autonomia
tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi
dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero
di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di
disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione,
l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi
sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere
esercitata nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo o
subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria,
l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione
tecnico-professionale.
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