| (Norme regolamentari).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali,
sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla
cancellazione dell'albo e sono disciplinati l'istituzione
delle sedi regionali o interregionali dell'ordine,
l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti
elettorali.
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