| (Norme transitorie).
1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini
speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla
trasformazione delle medesime in corsi di diploma
universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19
novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1989, n. 280.
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