| 1. Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono
materia a sé stante, ma sono parte integrante degli
orientamenti educativi e dei programmi didattici di
insegnamento.
2. Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe,
l'introduzione delle tematiche di cui al comma 1 nell'attività
didattica si realizza in forme prevalentemente
interdisciplinari, anche con il contributo di esperti esterni
alla scuola; è cura del docente avvalersi di metodologie
flessibili che favoriscano anche la partecipazione e la
discussione di gruppo.
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3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al
comma 1 sono adeguati all'età degli alunni e al loro diverso
grado di maturità psico-fisica e tengono conto delle diverse
proposte in un quadro di pluralismo culturale.
4. I contenuti di cui al comma 3 attengono all'informazione
scientifica ed agli aspetti psicologici, affettivi, etici,
sociali, antropologici, storici, culturali e giuridici della
sessualità.
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