| 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo
sociale con la seguente specificazione: 8) Introduzione
dell'informazione sessuale nella scuola pubblica e
aggiornamento e qualificazione della professione docente".
2. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote
destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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