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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1218
DDL0184-0002
Progetto di legge Camera n. 184 - testo presentato - (DDL11-184)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C184. TESTIPDL
...C184.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC184 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Già nelle precedenti legislature, in
  entrambi i rami del Parlamento, dal 1974 furono presentate
  proposte di legge che avevano per oggetto la istituzione
  dell'albo degli amministratori immobiliari, e nella VII
  legislatura, precisamente nel 1978, le proposte n. 613 e 856
  furono discusse dalla Commissione giustizia del Senato e fu
  dato mandato al senatore Luberti di riferire favorevolmente.
  Nella VIII legislatura fu approvato nuovamente al Senato in
  Commissione il progetto di legge n. 166.
    Nella X legislatura la Commissione giustizia della Camera
  approvò in sede legislativa l'atto Camera n. 2005 nella seduta
  del 30 gennaio 1992 in un testo unificato con altre proposte
  di legge.
    La sempre maggiore diffusione del condominio, divenuto
  negli ultimi anni, anche
  sotto il profilo sociale, oltre che edilizio ed urbano, uno
  dei simboli significativi dei nostri tempi, rende sempre più
  sentita la necessità di una regolamentazione del settore, oggi
  abbastanza disordinato, degli amministratori di condominio.
    Per altro verso, basta considerare come siano diventate non
  solo quantitativamente, ma anche qualitativamente più onerose
  le formalità cui deve far fronte un amministratore
  condominiale.  Ci sono ormai (potremmo pensare alle leggi di
  prevenzione incendi e di risparmio energetico) delle
  responsabilità dirette e personali dell'amministratore di
  condominio, responsabilità che assumono, di volta in volta,
  aspetti civili, penali e fiscali.
    D'altra parte, la diffusione, come sopra abbiamo detto,
  dell'istituzione condominio rende sempre più folto il numero
  delle
 
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  persone che assumono responsabilità gravi, quali oggi sono
  quelle di un amministratore condominiale, senza averne
  adeguata preparazione e con conseguenti danni che ricadono
  sostanzialemente sulla comunità condominiale, e a volte sulla
  più vasta comunità generale.  Recentemente la stampa nazionale
  ne ha ampiamente riferito sollecitando una regolamentazione a
  tutela dell'utente condomino.
    Il fenomeno della diffusione, la mancanza di una garanzia
  pubblica alle spalle dell'amministratore condominiale fanno sì
  che tale compito venga svolto in funzione più di secondo
  lavoro che di autentica organizzazione professionale.  E
  sovente anche da persone già penalmente perseguite per reati
  contro il patrimonio.  Non riteniamo, come risulta dalla
  presente proposta di legge, di dover escludere l'attività di
  amministratore condominiale per coloro che già svolgono una
  diversa attività, come d'altra parte accade anche per gli
  altri albi, quali quello degli ingegneri, dei geometri, dei
  ragionieri, dei dottori commercialisti, nei quali l'iscrizione
  all'albo è compatibile anche con lo svolgimento di un lavoro a
  carattere subordinato o impiegatizio presso enti pubblici o
  privati.  Sarà semmai, in questi casi, il datore di lavoro che
  dovrà consentire, specialmente se pubblico a norma delle
  vigenti leggi, lo svolgimento, da parte del proprio
  dipendente, di un'ulteriore attività oltre a quella prestata
  in via principale.
    L'articolato che si presenta vuole affrontare il problema e
  cercare di risolverlo senza appesantimento conseguente alla
  istituzione di complessi organismi.
    Non va d'altra parte dimenticata l'esistenza di funzioni
  associative a dimensione nazionale: basterà ricordare l'ANAI
  (Associazione nazionale amministratori immobiliari) fondata
  nel 1970 e l'AIACI (Associazione italiana amministratori
  condomini e immobili) fondata nel 1974 capaci di assolvere
  quelle funzioni che sono proprie degli organismi associativi
  di categoria e che eventualmente, in un secondo tempo,
  potrebbero trovare una loro più propria collocazione
  sistematica collegata all'istituzione dell'albo.
    La proposta di legge che si presenta intende, senza
  macchinose procedure, predisporre ed offrire delle garanzie
  che oggi mancano e che sono viceversa essenziali
  nell'interesse dell'utente condomino.  Giova a tal proposito
  ricordare che il legislatore già nel codice civile del 1942
  riteneva opportuno disciplinare in qualche modo questa
  attività, all'epoca agli albori, stabilendo che "la nomina e
  la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
  dall'ufficio sono annotate in apposito registro" (articolo
  1129 quarto comma) norma decaduta a seguito dell'abrogazione
  delle Corporazioni.  Gli articoli consentono un procedimento
  che può raggiungere i seguenti risultati:
        a)  l'accertamento, attraverso una prova tecnica,
  delle capacità tecnico-giuridiche dell'amministratore;
        b)  la sorveglianza, garantita dall'iscrizione
  all'albo, della correttezza dell'amministratore nello
  svolgimento dei propri compiti e la tutela patrimoniale
  dell'utente, attraverso l'obbligo di fornire garanzie, anche
  fidejussorie;
        c)  l'evidenziazione sotto il profilo fiscale di una
  attività che presenta una notevole rilevanza oggi quasi del
  tutto non soggetta ad imposizione fiscale, con conseguente
  recupero da parte dello Stato delle zone di evasione;
        d)  possibilità di assorbimento di alcune decine di
  migliaia di giovani diplomati e laureati che oggi ingrossano
  le file dei disoccupati intellettuali.
    L'articolato prevede infine alcune norme di carattere
  transitorio con le quali si riconosce il valore o di prove
  tecniche già in precedenza sostenute, ovvero di una attività
  già prestata a carattere continuativo.
    Nel quadro di una società che è chiamata con sempre
  maggiore frequenza a fronteggiare fenomeni innovativi di
  generalizzato interesse, si ritiene indispensabile
 
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  far fronte a tali esigenze con organismi che non siamo
  rimessi alla casuale improvvisazione ma che rispondano ad
  accertate qualità ed attitudini di preparazione tecnica in
  relazione ai compiti che si devono svolgere.  Per questo
  riteniamo che l'istituzione dell'albo risponda appunto
  a tali esigenze anche sociali. Né d'altra parte va
  sottaciuto che l'Italia è l'unico paese della Comunità europea
  in cui è libera l'improvvisazione nella gestione del
  patrimonio immobiliare, mentre gli altri paesi della CEE hanno
  da tempo regolamentato tale professione.
 
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