| (Esame di abilitazione).
1. L'iscrizione ad uno degli albi distrettuali di cui
all'articolo 2 è subordinata al superamento di un esame di
abilitazione.
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2. L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno
biennale, dal Ministro di grazia e giustizia e consta di una
prova scritta e di due prove orali. Il suddetto esame ha luogo
presso ogni capoluogo di distretto di corte d'appello.
3. Le commissioni d'esame, una per ogni distretto di corte
d'appello, sono nominate dal consiglio del relativo collegio
distrettuale.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce,
con proprio decreto, le materie ed i programmi di esame,
nonché le modalità ed i criteri di nomina delle commissioni di
cui al comma 3.
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