| (Costituzione del collegio nazionale).
1. Il collegio nazionale degli amministratori di stabili in
condominio è composto da un numero di membri pari al numero
dei collegi distrettuali.
2. Gli iscritti all'albo di ciascun collegio distrettuale,
convocati per la elezione dei componenti del relativo
consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, procedono
anche alla elezione, a maggioranza semplice, di un componente
del collegio nazionale.
3. I componenti del collegio nazionale durano in carica tre
anni e non possono essere rieletti per più di una volta, se
non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla data di
cessazione dalla carica.
4. La carica di componente del collegio nazionale è
incompatibile con quella di componente del consiglio di un
collegio distrettuale.
5. Il collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge
nel suo seno, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta
dei propri componenti, un presidente ed un segretario.
6. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
componente del collegio nazionale, il collegio distrettuale
rimasto privo di rappresentanza nel collegio nazionale
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medesimo procede alla elezione del nuovo componente.
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