| (Costituzione del consiglio del collegio
distrettuale).
1. Il consiglio del collegio distrettuale degli
amministratori di stabili in condominio è composto da undici
membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio
segreto e con voto limitato.
2. Il consiglio del collegio distrettuale dura in carica
tre anni.
3. Il consiglio del collegio distrettuale elegge nel suo
seno un presidente ed un segretario e può delegare lo
svolgimento di su funzioni a singoli componenti. In caso di
impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte
dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo
distrettuale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal
consigliere più anziano per età.
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4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce,
con proprio decreto, le modalità di elezione del consiglio del
collegio distrettuale.
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