| (Funzioni del consiglio del collegio distrettuale).
1. Il consiglio del collegio distrettuale degli
amministratori di stabili in condominio:
a) provvede alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 2;
b) fissa il contributo annuale, da sottoporre
all'approvazione del collegio nazionale, che gli iscritti
all'albo debbono versare al collegio distrettuale, in modo da
assicurare il finanziamento dei costi relativi alle funzioni
svolte dal collegio distrettuale stesso e, per la quota
spettante, dal collegio nazionale, nonché il finanziamento dei
costi derivanti dallo svolgimento degli esami di
abilitazione;
c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad
esso attribuite dalla presente legge.
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