| (Compensi degli amministratori di stabili in
condominio).
1. I compensi spettanti agli amministratori di stabili in
condominio sono determinati dal Ministro di grazia e giustizia
con proprio decreto, su proposta del collegio nazionale.
2. In relazione a particolari condizioni sociali ed
ambientali, il consiglio del collegio distrettuale può
disporre in via generale, nell'ambito del distretto di corte
d'appello, la riduzione fino al 30 per cento dei compensi di
cui al comma 1.
3. Il consiglio del collegio distrettuale esprime, se
richiesto da un amministratore o da un condominio, parere di
congruità
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sulle parcelle presentate dagli iscritti, sentito il
condominio interessato. Se richiesto, effettua altresì opera
di conciliazione nelle controversie tra gli iscritti ed i
condomini.
4. La parcella dell'amministratore, corredata dal parere di
congruità emesso dal consiglio del collegio distrettuale, ed
il verbale della conciliazione di cui al comma 3 sono titoli
idonei per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento, ai
sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile.
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