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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1231
DDL0184-0015
Progetto di legge Camera n. 184 - testo presentato - (DDL11-184)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C184. TESTIPDL
...C184.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC184 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Procedimento e sanzioni disciplinari).
    1.  L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti
  all'albo distrettuale di cui all'articolo 2 è promossa dal
  presidente del consiglio del collegio distrettuale.
    2.  All'incolpato deve essere immediatamente comunicato per
  iscritto l'inizio dell'azione disciplinare.  L'incolpato
  medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio
  del collegio distrettuale e può farsi assistere da un
  difensore di fiducia.
    3.  Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di
  contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti
  anche in parte coincidenti.  Il procedimento disciplinare non
  viene sospeso a seguito del provvedimento di revoca
  dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice
  civile.
    4.  Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del
  collegio distrettuale al cui albo è iscritto l'incolpato.  La
  loro determinazione non può essere delegata a singoli membri
  del consiglio medesimo.
    5.  Contro le decisioni del consiglio del collegio
  distrettuale in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso,
  anche per ragioni di merito, al collegio nazionale.  Il ricorso
  è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
  data della comunicazione della decisione all'interessato.  Per
  il procedimento dinanzi al collegio nazionale si osservano le
  disposizioni di cui al comma 2.
 
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    6.  Le sanzioni disciplinari sono:
      a)  l'ammonizione scritta;
      b)  la censura;
      c)  la sospensione dall'esercizio professionale da
  un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;
      d)  la radiazione dall'albo.
    7.  L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di
  mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non
  gravi inesattezze nella contabilità condominiale.
    8.  La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non
  lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella
  contabilità condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di
  tre ammonizioni.  Essa importa la non rinnovabilità ddella
  nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini
  nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.
    9.  La sospensione è comminata, oltre che nei casi di
  sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice
  penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una
  durata non superiore a tre anni.
    10.  La radiazione dall'albo è comminata:
      a)  nel caso in cui l'iscritto è stato condannato
  con sentenza irrevocabile per un delitto contro la pubblica
  amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
  conto l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni
  altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
  pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
  nel massimo a cinque anni;
      b)  nel caso in cui l'iscritto è stato condannato
  con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblic uffici,
  perpetua o di durata superiore a tre anni.
    11.  La condanna con sentenza irrevocabile per reati non
  indicati dalla lettera  a)  del comma 10 può dar luogo
  all'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere
  a), b)  e  c)  del comma 6.
 
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    12.  A seguito dell'irrogazione della sanzione della
  radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo
  che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la
  radiazione stessa è divenuta definitiva.  Sulla domanda di
  reiscrizione decide il consiglio del collegio distrettuale,
  sentito l'interessato.  Avverso il provvedimento di rigetto
  della domanda di reiscrizione, l'interessato può presentare
  ricorso al collegio nazionale, nel termine di quindici giorni
  dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
 
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