| (Procedimento e sanzioni disciplinari).
1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti
all'albo distrettuale di cui all'articolo 2 è promossa dal
presidente del consiglio del collegio distrettuale.
2. All'incolpato deve essere immediatamente comunicato per
iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. L'incolpato
medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio
del collegio distrettuale e può farsi assistere da un
difensore di fiducia.
3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di
contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti
anche in parte coincidenti. Il procedimento disciplinare non
viene sospeso a seguito del provvedimento di revoca
dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice
civile.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del
collegio distrettuale al cui albo è iscritto l'incolpato. La
loro determinazione non può essere delegata a singoli membri
del consiglio medesimo.
5. Contro le decisioni del consiglio del collegio
distrettuale in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso,
anche per ragioni di merito, al collegio nazionale. Il ricorso
è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data della comunicazione della decisione all'interessato. Per
il procedimento dinanzi al collegio nazionale si osservano le
disposizioni di cui al comma 2.
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6. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale da
un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;
d) la radiazione dall'albo.
7. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di
mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non
gravi inesattezze nella contabilità condominiale.
8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non
lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella
contabilità condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di
tre ammonizioni. Essa importa la non rinnovabilità ddella
nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini
nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.
9. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di
sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice
penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni.
10. La radiazione dall'albo è comminata:
a) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato
con sentenza irrevocabile per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
conto l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
nel massimo a cinque anni;
b) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato
con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblic uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni.
11. La condanna con sentenza irrevocabile per reati non
indicati dalla lettera a) del comma 10 può dar luogo
all'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 6.
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12. A seguito dell'irrogazione della sanzione della
radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo
che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la
radiazione stessa è divenuta definitiva. Sulla domanda di
reiscrizione decide il consiglio del collegio distrettuale,
sentito l'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto
della domanda di reiscrizione, l'interessato può presentare
ricorso al collegio nazionale, nel termine di quindici giorni
dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
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