| (Sospensione cautelare).
1. In pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei
confronti di un iscritto all'albo distrettuale di cui
all'articolo 2, il consiglio del collegio distrettuale può
deliberarne la sospensione cautelare, sentito in ogni caso
l'interessato.
2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare,
l'interessato può proporre ricorso al collegio nazionale entro
il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione
del suddetto provvedimento.
3. La sospensione cautelare cessa alla conclusione del
procedimento disciplinare. Qualora l'interessato sia
sottoposto a procedimento penale, la sospensione cautelare
deve essere comunque revocata, anche in pendenza del
procedimento disciplinare, entro due anni dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile.
4. Nel procedimento per l'applicazione della sospensione
cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 13.
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