| (Norme transitorie relative
all'istituzione dei collegi).
1. Un consiglio provvisorio nazionale e, in ciascun
distretto di corte d'appello, un
Pag. 13
consiglio provvisorio distrettuale sono istituiti dal
Ministro di grazia e giustizia, su proposta del presideente di
ciascuna corte d'appello, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il consiglio provvisorio
nazionale è nominato su proposta del presidente della corte
d'appello di Roma.
2. I consigli provvisori di cui al comma 1 provvedono agli
adempimenti necessari per l'insediamento del collegio
nazionale e dei collegi distrettuali. I consigli provvisori
distrettuali provvedono ad iscrivere negli albi distrettuali
colori che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5. I
suddetti consigli provvisori durano in carica fino
all'insediamento dei collegi di cui all'articolo 1 e comunque
non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I componenti dei consigli provvisori di cui al comma 1
sono nominati tra gli iscritti agli albi professionali degli
avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti, degli
ingegneri e degli architetti.
| |