| (Norme transitorie relative allo svolgimento delle
funzioni di amministratore di stabili in condominio).
1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 4 si applica trascorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
con proprio decreto la data della prima sessione dell'esame di
abilitazione di cui all'articolo 7, nonché quella della
sessione speciale di cui al comma 3 del presente articolo, che
deve avere luogo entro i sei mesi successivi.
3. E' indetta in ogni distretto di corte d'appello una
sessione speciale dell'esame di abilitazione di cui
all'articolo 7, che prevede il superamento di un colloquio
orale. Due successive sessioni speciali possono aver luogo
entro sei mesi dalla data
Pag. 14
di conclusione della prima. Con il medesimo decreto di cui al
comma 2 il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le
materie e i programmi oggetto del colloquio, nonché i criteri
di nomina dei componenti della commissione esaminatrice.
4. Alle sessioni speciali di cui al comma 3 sono ammessi
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultano essere amministratori di stabili in
condominio in carica da almeno dodici mesi.
| |