| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge è
finalizzata a modificare alcune delle norme contenute nel
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che recepisce
direttive CEE in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di
lavoro contenute nella legge-delega 30 luglio 1990, n. 212.
Mentre la legge-delega n. 212 del 1990 faceva obbligo al
Governo di rispettare il
quadro normativo definito dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, orientamenti della Comunità
suggeriscono che il recepimento delle direttive sia attuato,
privilegiando però le norme di maggior favore, al fine di
garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori; il decreto legislativo n. 277
del 15 agosto 1991 oggettivamente stravolge, in
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alcune sue parti, anche gli assetti istituzionali in tema di
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
In tal modo si apre una gravissima lacerazione in quella
"cultura" legislativa che sottende la legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e che viene confermata nello stesso impianto dalla
legge di riordino del Servizio sanitario nazionale,
soprattutto all'articolo 9, che è stata discussa dal
Parlamento nella X legislatura.
Infatti, il decreto n. 277 del 15 agosto 1991 esclude dal
campo di applicazione importanti settori lavorativi ove la
prevenzione e la protezione dei rischi chimici, fisici e
biologici devono essere realizzate con l'obiettivo
indiscutibile di tutelare la salute dei lavoratori
occupati.
Il provvedimento ha introdotto per la prima volta nella
legislazione italiana, in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, i "valori-limite". Tali "valori-limite" riguardano sia
l'agente (inteso come esposizione personale del lavoratore),
sia gli indici biologici (intesi come assorbimento
dell'agente); si pone quindi l'esigenza di stabilire il valore
di tali limiti. Infatti, se consideriamo il valore-limite
quale soglia rispetto alla quale commisurare l'adozione delle
azioni di prevenzione, non si possono accettare dizioni come
"quanto prima", ma viceversa le azioni preventive devono
essere adottate immediatamente, o meglio, ancor prima che sia
raggiunto il valorelimite dell'esposizione.
Queste osservazioni si evidenziano in maniera talmente
rilevante che se venissero adottati i livelli di valore-limite
proposti nel decreto n. 277 del 1991, per i tre rischi
(piombo, rumore, amianto), ciò comporterebbe l'arretramento di
condizioni già attualmente esistenti, garantite sia da una
legislazione nazionale che da prassi convalidate da una
legittimazione tecnico-scientifica.
Da queste constatazioni non può, quindi, che scaturire la
impellente necessità che siano rivisti gli indici previsti dal
decreto n. 277 del 1991 per ridurli ad una dimensione adeguata
ad una effettiva tutela della salute dei lavoratori, ed è,
perciò, quasi un imperativo categorico procedere il più
rapidamente possibile alla modifica di quegli aspetti negativi
che, sul piano della sostanza, sono gravemente lesivi per la
salute e sono di tale portata e rilevanza da oscurare
ampiamente anche le parti valide del decreto.
Il decreto n. 277 del 1991, in riferimento alle norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce la dizione
"concretamente attuabili", quasi che la salute e la sicurezza
costituissero elementi negoziabili.
Il termine "concretamente", di per sé, introduce elementi
di valutazione estranei allo stesso dettato costituzionale,
secondo il quale la salute e la sicurezza costituiscono
diritti inalienabili non negoziabili.
Per quanto riguarda l'esposizione al rumore il decreto
legislativo n. 277 del 1991, consente di fatto l'esposizione
fino a 90 dBA in livello equivalente senza che il datore di
lavoro abbia alcun reale obbligo di ridurre l'inquinamento
acustico alla fonte.
Infatti, nell'attuale articolo 41, facendo leva
sull'avverbio "concretamente", si viene sostanzialmente a
limitare la importanza della connessione tra misure per
ridurre l'esposizione e progresso tecnico; l'unica certezza
rimane quella della segnalazione e dell'eventuale
perimetrazione di aree soggette ad esposizioni superiori a 90
dBA, per i rumori impulsivi a 140 dBA.
Nella proposta di legge tali valori diventano
rispettivamente 80 dBA e 130 dBA e si propone di sopprimere
l'espressione "concretamente attuabili", ispirandosi così al
criterio di portare a compimento programmi di bonifica con
l'obiettivo di realizzare prevenzione e tutela durante
l'attività lavorativa.
Considerazioni di ugual tenore possono essere svolte in
riferimento all'esposizione a piombo. Con la presente proposta
di legge si chiede la soppressione del concetto di "concreta
attuabilità" delle misure di sicurezza, il controllo di tutti
gli esposti, compresi gli addetti alle attività estrattive
(esclusi completamente dal decreto n. 277 del 1991) stabilendo
che il limite biologico al di sopra del quale devono scattare
tecniche sanitarie sia ridotto
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da 60 mcg/100 ml nel sangue, ad un valore di piomboemia pari
a 50 mcg/100 ml; mentre la soglia per allontanemento
immediato, e non "al più presto" come viene stabilito nel
decreto legislativo n. 277 del 1991, deve scattare a 60
mcg/100 ml.
Per le lavoratrici in età fertile si prevede che siano
allontanate dall'esposizione per valori di piomboemia
superiori a 35 mcg/cc anziché 40 mcg/100 ml.
In riferimento, poi, ai lavoratori esposti ai rischi
provenienti dall'amianto non si ritiene di introdurre estese
proposte di modifica, in considerazione del fatto che il
Parlamento ha approvato la legge che propone la totale
abolizione dell'uso dell'amianto e dei materiali contenenti la
medesima sostanza, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti
di vita, in quanto è scientificamente acquisito che l'amianto
è un sicuro agente cancerogeno e pertanto non è giustificabile
alcuna esposizione.
Si propone, inoltre, l'abolizione della distinzione di
soglia tra "attività continua" e "attività di carattere
saltuario" e si porta da triennale ad annuale la periodicità
con la quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei
rischi e l'informazione completa dei lavoratori.
Si propone altresì di ricondurre al Servizio sanitario
nazionale tutta l'attività di esecuzione degli accertamenti
sanitari nei lavoratori esposti attraverso l'utilizzazione di
personale medico, in possesso dei requisiti professionali
previsti, dipendente dal Servizio sanitario nazionale o
appositamente convenzionato.
L'intera attività di controllo sanitario dei lavoratori si
prevede che sia a carico, economicamente, del datore di
lavoro, come previsto anche dal decreto n. 277 del 1991, ma
potrà svolgersi solo mediante convenzionamento tra aziende e
unità sanitarie locali, competenti per territorio, in base ad
una convenzione tipo valida a livello nazionale.
Anche gli attuali medici d'azienda, in possesso dei
requisiti previsti all'articolo 55 del decreto n. 277 del
1991, come sostituito dalla presente proposta di legge,
potranno accedere alla convenzione e continuare così a
svolgere la propria attività, ma per conto del Servizio
sanitario nazionale, e non più del datore di lavoro.
Un altro aspetto importante che la proposta di legge
affronta riguarda le sanzioni penali e la diffida.
Si ritiene infatti che il principio della sanzione penale,
se esclusivamente di tipo pecuniario nei confronti degli
inosservanti delle norme stabilite, possa risultare
estremamente limitativo, in quanto ridurebbe il valore
preventivo della diffida prevista dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
soprattutto alla luce della sentenza della Cassazione n. 7016,
del 17 maggio 1990, rispetto alla quale veniva stabilita la
non procedibilità dell'azione penale in presenza di diffida,
fino a quando non si fosse verificata la non ottemperanza
all'ingiunzione impartita.
Queste valutazioni e proposte si pongono come l'esito di un
pregevole lavoro di indagine del Parlamento, "Commissione
Senato sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro",
"Commissione Camera sullo stato dei servizi di rilevazione
della rete di prevenzione".
L'ispirazione di questa proposta di legge è contenuta nel
testo presentato da "Rimedia 91", nel corso di un Convegno
promosso da "Ambiente e Lavoro" in data 23 settembre 1991 e al
quale hanno dato adesione parlamentari nazionali ed europei,
associazioni scientifiche, sindacati, rappresentanti degli
operatori.
E' doveroso richiamare che in merito al decreto legislativo
n. 277 del 1991 non si è tenuto in alcun conto del parere
unanime espresso dalle Commissioni parlamentari competenti
che, fra l'altro, teneva in giusto conto il contributo offerto
dall'ampio arco di forze sociali sopracitate.
Infatti, le Commissioni lavoro e affari sociali della
Camera, in seduta congiunta, il 30 luglio 1991 unanimemente
così si esprimevano, dettando, nel parere sul decreto
legislativo in oggetto, le seguenti condizioni:
a) esplicitare che l'organo di vigilanza è quello
già individuato dall'ordinamento italiano nel Servizio di
prevenzione delle unità sanitarie locali;
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b) ripristinare nei casi di maggior gravità, la
previsione di sanzioni penali già contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;
c) estendere la prevenzione, per gli operatori
delle sale operatorie e dei laboratori radiologici delle
strutture ospedaliere pubbliche e private, rispettivamente dai
rischi di esposizione ai gas e vapori anestetici e alle
radiazioni ionizzanti, sulla base delle conclusioni cui è
recentemente pervenuta apposita commissione istituita presso
il Ministero della sanità;
d) tenendo conto che nel corso di questi anni i
servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali
hanno dimostrato come il livello di rumore superiore a 85 DBA
sia di per sé patogeno comportando un'esposizione di intensità
quasi tripla rispetto ai limiti comunemente adottati,
all'articolo 41, comma 2, inserire la dizione "80 DBA",
anziché "90 DBA", all'articolo 42, comma 1, inserire "77 DBA"
invece di "80 DBA", all'articolo 42, comma 2, e all'articolo
43, comma 1, inserire "80 DBA", anziché "85 DBA", all'articolo
43, commi 3 e 4, all'articolo 44, comma 3, all'articolo 45,
comma 1, all'articolo 47, comma 1, e all'articolo 48, comma 1,
lettere a) e b), inserire "85 DBA" invece di "90
DBA";
e) all'articolo 18, comma 1, sostituire il valore
limite di "150 microgrammi di piombo per metro cubo" con "100
microgrammi di piombo per metro cubo".
f) all'articolo 20, comma 3, sostituire "il
controllo dell'ALAU" con "il controllo della piombemia (PbE)"
e sostituire
"della misurazione dell'ALAU" con "della misurazione della
piombemia (PbE)"; sopprimere il comma 4;
g) all'articolo 24, comma 5, sostituire le parole
"0.5 giorni-fibra per centimetro cubo" con le parole "0.2
giornifibra per centimetro cubo";
h) laddove si definisce la figura del medico
competente, sopprimere le parole "anche dipendente del
SSN";
i) sostituire all'articolo 13, comma 1, lettera
d) e articolo 41 le parole "concretamente attuabili" con
"tecnicamente fattibili";
l) sostituire, all'articolo 48, comma 2, le parole:
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale" con le
seguenti: "alla regione o alle province autonome
territorialmente competenti".
E' doveroso ricordare l'autorevole intervento del
Presidente della Repubblica che in data 3 agosto 1991,
rinviava al Governo il provvedimento per un riesame e una
modifica.
Alla luce di tutto quanto è stato esposto, la presente
proposta di legge si pone come momento legislativo idoneo a
ricomporre quelle lesioni che il decreto legislativo n. 277
del 1991, ha inferto ad un ordinamento vigente più sensibile e
più garantista ai fini di un recepimento di direttive
comunitarie adeguato a mantenere un elevato livello di
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e al
mantenimento di una legislazione di maggior favore rispetto a
leggi di altri Paesi della Comunità europea.
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