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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1237
DDL0190-0002
Progetto di legge Camera n. 190 - testo presentato - (DDL11-190)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C190. TESTIPDL
...C190.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC190 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge è
  finalizzata a modificare alcune delle norme contenute nel
  decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che recepisce
  direttive CEE in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di
  lavoro contenute nella legge-delega 30 luglio 1990, n. 212.
    Mentre la legge-delega n. 212 del 1990 faceva obbligo al
  Governo di rispettare il
  quadro normativo definito dal decreto del Presidente della
  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, orientamenti della Comunità
  suggeriscono che il recepimento delle direttive sia attuato,
  privilegiando però le norme di maggior favore, al fine di
  garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza
  e della salute dei lavoratori; il decreto legislativo n. 277
  del 15 agosto 1991 oggettivamente stravolge, in
 
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  alcune sue parti, anche gli assetti istituzionali in tema di
  tutela della salute nei luoghi di lavoro.
    In tal modo si apre una gravissima lacerazione in quella
  "cultura" legislativa che sottende la legge 23 dicembre 1978,
  n. 833, e che viene confermata nello stesso impianto dalla
  legge di riordino del Servizio sanitario nazionale,
  soprattutto all'articolo 9, che è stata discussa dal
  Parlamento nella X legislatura.
    Infatti, il decreto n. 277 del 15 agosto 1991 esclude dal
  campo di applicazione importanti settori lavorativi ove la
  prevenzione e la protezione dei rischi chimici, fisici e
  biologici devono essere realizzate con l'obiettivo
  indiscutibile di tutelare la salute dei lavoratori
  occupati.
    Il provvedimento ha introdotto per la prima volta nella
  legislazione italiana, in materia di igiene e sicurezza del
  lavoro, i "valori-limite".  Tali "valori-limite" riguardano sia
  l'agente (inteso come esposizione personale del lavoratore),
  sia gli indici biologici (intesi come assorbimento
  dell'agente); si pone quindi l'esigenza di stabilire il valore
  di tali limiti.  Infatti, se consideriamo il valore-limite
  quale soglia rispetto alla quale commisurare l'adozione delle
  azioni di prevenzione, non si possono accettare dizioni come
  "quanto prima", ma viceversa le azioni preventive devono
  essere adottate immediatamente, o meglio, ancor prima che sia
  raggiunto il valorelimite dell'esposizione.
    Queste osservazioni si evidenziano in maniera talmente
  rilevante che se venissero adottati i livelli di valore-limite
  proposti nel decreto n. 277 del 1991, per i tre rischi
  (piombo, rumore, amianto), ciò comporterebbe l'arretramento di
  condizioni già attualmente esistenti, garantite sia da una
  legislazione nazionale che da prassi convalidate da una
  legittimazione tecnico-scientifica.
    Da queste constatazioni non può, quindi, che scaturire la
  impellente necessità che siano rivisti gli indici previsti dal
  decreto n. 277 del 1991 per ridurli ad una dimensione adeguata
  ad una effettiva tutela della salute dei lavoratori, ed è,
  perciò, quasi un imperativo categorico procedere il più
  rapidamente possibile alla modifica di quegli aspetti negativi
  che, sul piano della sostanza, sono gravemente lesivi per la
  salute e sono di tale portata e rilevanza da oscurare
  ampiamente anche le parti valide del decreto.
    Il decreto n. 277 del 1991, in riferimento alle norme di
  sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce la dizione
  "concretamente attuabili", quasi che la salute e la sicurezza
  costituissero elementi negoziabili.
    Il termine "concretamente", di per sé, introduce elementi
  di valutazione estranei allo stesso dettato costituzionale,
  secondo il quale la salute e la sicurezza costituiscono
  diritti inalienabili non negoziabili.
    Per quanto riguarda l'esposizione al rumore il decreto
  legislativo n. 277 del 1991, consente di fatto l'esposizione
  fino a 90 dBA in livello equivalente senza che il datore di
  lavoro abbia alcun reale obbligo di ridurre l'inquinamento
  acustico alla fonte.
    Infatti, nell'attuale articolo 41, facendo leva
  sull'avverbio "concretamente", si viene sostanzialmente a
  limitare la importanza della connessione tra misure per
  ridurre l'esposizione e progresso tecnico; l'unica certezza
  rimane quella della segnalazione e dell'eventuale
  perimetrazione di aree soggette ad esposizioni superiori a 90
  dBA, per i rumori impulsivi a 140 dBA.
    Nella proposta di legge tali valori diventano
  rispettivamente 80 dBA e 130 dBA e si propone di sopprimere
  l'espressione "concretamente attuabili", ispirandosi così al
  criterio di portare a compimento programmi di bonifica con
  l'obiettivo di realizzare prevenzione e tutela durante
  l'attività lavorativa.
    Considerazioni di ugual tenore possono essere svolte in
  riferimento all'esposizione a piombo.  Con la presente proposta
  di legge si chiede la soppressione del concetto di "concreta
  attuabilità" delle misure di sicurezza, il controllo di tutti
  gli esposti, compresi gli addetti alle attività estrattive
  (esclusi completamente dal decreto n. 277 del 1991) stabilendo
  che il limite biologico al di sopra del quale devono scattare
  tecniche sanitarie sia ridotto
 
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  da 60 mcg/100 ml nel sangue, ad un valore di piomboemia pari
  a 50 mcg/100 ml; mentre la soglia per allontanemento
  immediato, e non "al più presto" come viene stabilito nel
  decreto legislativo n. 277 del 1991, deve scattare a 60
  mcg/100 ml.
    Per le lavoratrici in età fertile si prevede che siano
  allontanate dall'esposizione per valori di piomboemia
  superiori a 35 mcg/cc anziché 40 mcg/100 ml.
    In riferimento, poi, ai lavoratori esposti ai rischi
  provenienti dall'amianto non si ritiene di introdurre estese
  proposte di modifica, in considerazione del fatto che il
  Parlamento ha approvato la legge che propone la totale
  abolizione dell'uso dell'amianto e dei materiali contenenti la
  medesima sostanza, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti
  di vita, in quanto è scientificamente acquisito che l'amianto
  è un sicuro agente cancerogeno e pertanto non è giustificabile
  alcuna esposizione.
    Si propone, inoltre, l'abolizione della distinzione di
  soglia tra "attività continua" e "attività di carattere
  saltuario" e si porta da triennale ad annuale la periodicità
  con la quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei
  rischi e l'informazione completa dei lavoratori.
    Si propone altresì di ricondurre al Servizio sanitario
  nazionale tutta l'attività di esecuzione degli accertamenti
  sanitari nei lavoratori esposti attraverso l'utilizzazione di
  personale medico, in possesso dei requisiti professionali
  previsti, dipendente dal Servizio sanitario nazionale o
  appositamente convenzionato.
    L'intera attività di controllo sanitario dei lavoratori si
  prevede che sia a carico, economicamente, del datore di
  lavoro, come previsto anche dal decreto n. 277 del 1991, ma
  potrà svolgersi solo mediante convenzionamento tra aziende e
  unità sanitarie locali, competenti per territorio, in base ad
  una convenzione tipo valida a livello nazionale.
    Anche gli attuali medici d'azienda, in possesso dei
  requisiti previsti all'articolo 55 del decreto n. 277 del
  1991, come sostituito dalla presente proposta di legge,
  potranno accedere alla convenzione e continuare così a
  svolgere la propria attività, ma per conto del Servizio
  sanitario nazionale, e non più del datore di lavoro.
    Un altro aspetto importante che la proposta di legge
  affronta riguarda le sanzioni penali e la diffida.
    Si ritiene infatti che il principio della sanzione penale,
  se esclusivamente di tipo pecuniario nei confronti degli
  inosservanti delle norme stabilite, possa risultare
  estremamente limitativo, in quanto ridurebbe il valore
  preventivo della diffida prevista dall'articolo 9 del decreto
  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
  soprattutto alla luce della sentenza della Cassazione n. 7016,
  del 17 maggio 1990, rispetto alla quale veniva stabilita la
  non procedibilità dell'azione penale in presenza di diffida,
  fino a quando non si fosse verificata la non ottemperanza
  all'ingiunzione impartita.
    Queste valutazioni e proposte si pongono come l'esito di un
  pregevole lavoro di indagine del Parlamento, "Commissione
  Senato sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro",
  "Commissione Camera sullo stato dei servizi di rilevazione
  della rete di prevenzione".
    L'ispirazione di questa proposta di legge è contenuta nel
  testo presentato da "Rimedia 91", nel corso di un Convegno
  promosso da "Ambiente e Lavoro" in data 23 settembre 1991 e al
  quale hanno dato adesione parlamentari nazionali ed europei,
  associazioni scientifiche, sindacati, rappresentanti degli
  operatori.
    E' doveroso richiamare che in merito al decreto legislativo
  n. 277 del 1991 non si è tenuto in alcun conto del parere
  unanime espresso dalle Commissioni parlamentari competenti
  che, fra l'altro, teneva in giusto conto il contributo offerto
  dall'ampio arco di forze sociali sopracitate.
    Infatti, le Commissioni lavoro e affari sociali della
  Camera, in seduta congiunta, il 30 luglio 1991 unanimemente
  così si esprimevano, dettando, nel parere sul decreto
  legislativo in oggetto, le seguenti condizioni:
        a)  esplicitare che l'organo di vigilanza è quello
  già individuato dall'ordinamento italiano nel Servizio di
  prevenzione delle unità sanitarie locali;
 
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        b)  ripristinare nei casi di maggior gravità, la
  previsione di sanzioni penali già contenute nel decreto del
  Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;
        c)  estendere la prevenzione, per gli operatori
  delle sale operatorie e dei laboratori radiologici delle
  strutture ospedaliere pubbliche e private, rispettivamente dai
  rischi di esposizione ai gas e vapori anestetici e alle
  radiazioni ionizzanti, sulla base delle conclusioni cui è
  recentemente pervenuta apposita commissione istituita presso
  il Ministero della sanità;
        d)  tenendo conto che nel corso di questi anni i
  servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali
  hanno dimostrato come il livello di rumore superiore a 85 DBA
  sia di per sé patogeno comportando un'esposizione di intensità
  quasi tripla rispetto ai limiti comunemente adottati,
  all'articolo 41, comma 2, inserire la dizione "80 DBA",
  anziché "90 DBA", all'articolo 42, comma 1, inserire "77 DBA"
  invece di "80 DBA", all'articolo 42, comma 2, e all'articolo
  43, comma 1, inserire "80 DBA", anziché "85 DBA", all'articolo
  43, commi 3 e 4, all'articolo 44, comma 3, all'articolo 45,
  comma 1, all'articolo 47, comma 1, e all'articolo 48, comma 1,
  lettere  a)  e  b),  inserire "85 DBA" invece di "90
  DBA";
        e)  all'articolo 18, comma 1, sostituire il valore
  limite di "150 microgrammi di piombo per metro cubo" con "100
  microgrammi di piombo per metro cubo".
        f)  all'articolo 20, comma 3, sostituire "il
  controllo dell'ALAU" con "il controllo della piombemia (PbE)"
  e sostituire
  "della misurazione dell'ALAU" con "della misurazione della
  piombemia (PbE)"; sopprimere il comma 4;
        g)  all'articolo 24, comma 5, sostituire le parole
  "0.5 giorni-fibra per centimetro cubo" con le parole "0.2
  giornifibra per centimetro cubo";
        h)  laddove si definisce la figura del medico
  competente, sopprimere le parole "anche dipendente del
  SSN";
        i)  sostituire all'articolo 13, comma 1, lettera
  d)  e articolo 41 le parole "concretamente attuabili" con
  "tecnicamente fattibili";
        l)  sostituire, all'articolo 48, comma 2, le parole:
  "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" con le
  seguenti: "alla regione o alle province autonome
  territorialmente competenti".
    E' doveroso ricordare l'autorevole intervento del
  Presidente della Repubblica che in data 3 agosto 1991,
  rinviava al Governo il provvedimento per un riesame e una
  modifica.
    Alla luce di tutto quanto è stato esposto, la presente
  proposta di legge si pone come momento legislativo idoneo a
  ricomporre quelle lesioni che il decreto legislativo n. 277
  del 1991, ha inferto ad un ordinamento vigente più sensibile e
  più garantista ai fini di un recepimento di direttive
  comunitarie adeguato a mantenere un elevato livello di
  protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e al
  mantenimento di una legislazione di maggior favore rispetto a
  leggi di altri Paesi della Comunità europea.
 
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