| 1. Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "8 e 9" sono
sostituite dalle seguenti: "8, 9 e 58- bis ".
2. Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"4. Nei riguardi delle Forze armate o di Polizia e dei
Servizi di protezione civile le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità".
3. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, è emanato entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
| |