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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


124
DDL0012-0003
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
Pag. 12 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
                   (Finalità della legge).
      1.  La Repubblica riconosce:
        a)  il diritto delle cittadine e dei cittadini
  all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una
  rinnovata solidarietà sociale;
        b)  il diritto delle cittadine e dei cittadini alla
  libera espressione della propria personalità nel
  riconoscimento della complessità delle diverse dimensioni di
  lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero, di vita
  affettiva e di relazione proprie della vita umana;
        c)  il diritto di tutti i cittadini, uomini e donne,
  nonché dei bambini, degli anziani, dei portatori di
  handicap  e di altri soggetti non autonomi, alla cura,
  inteso come diritto a ricevere e prestare cura e a disporre
  dei servizi, delle risorse e del tempo a ciò necessari.
    2.  In conformità ai princìpi di cui al comma 1 le
  istituzioni nazionali e locali, le parti sociali, la pubblica
  amministrazione e le imprese, i soggetti pubblici e privati
  sono tenuti a promuovere:
        a)  il superamento della divisione sessuale del
  lavoro;
        b)  la redistribuzione del lavoro di cura e
  familiare tra i sessi, nonché tra la società e gli
  individui;
        c)  l'autogoverno individuale del tempo.
 
                              Pag. 13
 
    3.  Al fine di cui al comma 2 i poteri pubblici operano per
  adeguare alla realizzazione di tali obiettivi:
        a)  l'organizzazione sociale e produttiva;
        b)  l'ordinamento fiscale e tributario;
        c)  l'ordinamento della pubblica amministrazione;
        d)  la normativa inerente alla previdenza e
  all'assistenza;
        e)  l'ordinamento, i programmi e i testi scolastici
  e delle altre attività formative, comprese quelle
  professionali;
        f)  le normative urbanistiche ed edilizie.
    4.  A tal fine i poteri pubblici programmano e
  finanziano:
        a)  adeguate reti di servizi collettivi alla persona
  e di servizi sostitutivi del lavoro domestico e di cura anche
  a favore delle lavoratrici autonome;
        b)  strutture e spazi per il godimento del tempo
  libero.
    5.  I poteri pubblici predispongono iniziative e campagne
  volte all'informazione e alla promozione nella società dei
  princìpi e degli obiettivi del presente articolo.
    6.  La presente legge è diretta ad attuare la realizzazione
  degli obiettivi di cui al presente articolo per quanto attiene
  al governo del tempo.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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